Emergenza Coronavirus: Ecco la catena di « Comando e controllo »

Redazione
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Ecco la nota diffusa oggi 4 marzo 2020 dal sito ufficiale del Dipartimento di Protezione Civile, relativa a “Le misure riguardano la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19

Normativa di protezione civile

Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Modelli d’intervento

Il modello si basa sulla definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID -19.

La catena di comando e controllo, prevede i seguenti livelli di coordinamento:

– Livello nazionale

Il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori. Presso il Dipartimento della protezione civile è attivo il Comitato operativo della protezione civile, con il compito di assicurare il concorso ed il supporto del Sistema nazionale di protezione civile sulla base delle indicazioni di carattere sanitario definite dal Ministero della Salute, che si avvale dell’ISS e del Comitato tecnico scientifico appositamente costituito con l’OCDPC 630/2020 presso il Dipartimento.  

Livello regionale

Presso tutte le Regioni deve essere attivata un’unità di crisi regionale, che opera in stretto raccordo con la SOR – Sala Operativa Regionale, che deve prevedere la partecipazione del Referente Sanitario regionale, che opera in raccordo con il Direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, e in costante contatto con un rappresentante della Prefettura Capoluogo, con lo scopo di garantire il raccordo con le altre Prefetture – UTG del territorio regionale. Può essere valutata altresì la partecipazione di un rappresentante della/e Prefettura/e – UTG maggiormente coinvolta/e. I Presidenti delle Regioni/Soggetti Attuatori hanno la competenza delle misure di cui all’OCDPC n. 630 del 03.02.2020. Nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano le presenti Indicazioni trovano applicazione compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. In caso di travalicamento delle risorse sanitarie regionali, la Regione/Provincia autonoma colpita, deve chiedere supporto al livello nazionale in osservanza della DPCM 24 giugno 2016 “Individuazione della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti Sanitari Regionali in caso di emergenza nazionale” GU n. 194 del 20/08/2016.

Livello provinciale

Nelle province ove ricadano i comuni o le aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Prefetto o suo delegato provvede all’attivazione del CCS – Centro di Coordinamento Soccorsi della provincia territorialmente coinvolta, con l’attivazione della pianificazione provinciale di protezione civile e l’eventuale attivazione dei Centri operativi di livello sub-provinciale (C.O.M.). Nei CCS dovrà esser prevista la presenza di un rappresentante regionale di collegamento, o, in alternativa, comunque lo stretto raccordo con l’Unità di Crisi Regionale di cui al punto precedente.  Nei territori provinciali in cui ricadono i comuni nei quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID – 19 non ricadente nella tipologia di all’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, si rimanda alla valutazione della Prefettura – UTG l’eventuale necessità di attivazione del CCS.

Livello comunale

Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all’attivazione del Centro Operativo Comunale – COC del comune coinvolto e dei comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive.  I comuni possono attivare i centri operativi di livello sub comunale se previsti nella propria pianificazione di protezione civile. È opportuno che tutti i Comuni garantiscano un rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati.   In particolare,

A. Per i comuni di cui all’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e i comuni confinanti di questi ultimi, si ritiene opportuna l’attivazione dei COC con le seguenti funzioni di supporto di massima, anche in forma associata:  – Unità di coordinamento;  – Sanità (nelle modalità ritenute più opportune e funzionali dalle amministrazioni comunali); – Volontariato; – Assistenza alla popolazione;  – Comunicazione;  – Servizi Essenziali e mobilità. Tali centri di coordinamento dovranno assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale.

B. Per i comuni nei quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID – 19 non ricadente nella tipologia di all’art. 1, comma 1 del Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, si rimanda alla valutazione dell’autorità locale di protezione civile l’eventuale attivazione del COC, con le funzioni di supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale e, in ogni caso si richiede di porre in essere le misure riportate al successivo punto C.

C. Per i comuni nei quali non è stato accertato alcun caso di positività al COVD – 19, si suggerisce di porre in essere le misure utili per prepararsi ad una eventuale necessità di attivazione del COC come, ad esempio, la predisposizione di una pianificazione speditiva delle azioni di assistenza alla popolazione. Tali azioni saranno poste in essere in caso di attivazione di misure urgenti di contenimento del territorio comunale o di una parte dello stesso, così come il pre–allertamento dei referenti e dei componenti delle funzioni di supporto e la diffusione a tutti i componenti del COC dei provvedimenti emessi per la gestione delle emergenze epidemiologica COVID – 19. Tali comuni dovranno comunque garantire la corretta informazione alla popolazione sulla situazione in atto.

Flusso delle comunicazioni

Nelle riunioni del Comitato operativo partecipano in videoconferenza tutte le unità di crisi regionali che si raccordano con il livello nazionale. Sul territorio, nelle regioni che hanno almeno un caso, o secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 6 23.03.2020, le unità di crisi regionali si raccordano con i/il CCS attivati, e mantengono comunque uno stretto raccordo con il livello provinciale anche in assenza di attivazione del CCS. I CCS garantiscono la comunicazione ed il necessario raccordo ai COC attivati, e per i comuni con i centri operativi di livello sub-comunale, questi ultimi operano secondo quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile comunale. Per gli enti territoriali non coinvolti direttamente nell’emergenza, le azioni dovranno essere pianificate per la successiva eventuale attuazione.

Azioni e misure operative

Di seguito si riportano le principali attività individuate per ogni livello di coordinamento, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute. – Livello nazionale, per il tramite del Comitato operativo della protezione civile: a) Raccordo con il Ministero della Salute; b) Monitoraggio della situazione e della sua evoluzione; c) Comunicazione istituzionale ed ai mass media sui dati relativi a positività riscontrate, decessi e guarigioni, ad opera del Capo del Dipartimento; d) Ricognizione, con il COI, delle strutture militari idonee ad ospitare persone in quarantena; e) Piano di monitoraggio e sorveglianza, condotto attraverso l’impiego delle organizzazioni nazionali e territoriali di volontariato, dei passeggeri dei voli e delle navi, coordinato dagli USMAF competenti sul territorio e anche in raccordo con il MAECI; f) Emissione di NOTAM e AVURNAV; g) Organizzazione di trasporti per il rimpatrio in Italia dei cittadini italiani in zone a rischio, in raccordo con il MAECI; h) Attivazione delle organizzazioni nazionali di volontariato a supporto delle Regioni per altre attività necessarie oltre alla sorveglianza presso gli aeroporti, tra cui: trasferimento interregionale di persone trattenute presso le strutture alberghiere; attività di logistica e assistenza alla popolazione nelle zone rosse e presso le strutture poste a supporto degli ospedali; i) Autorizzazione e monitoraggio delle spese dei Soggetti Attuatori; j) Acquisto di materiali utili a fronteggiare l’emergenza, in supporto alle Regioni; k) Supporto ai Servizi Sanitari regionali, anche con l’eventuale attivazione della CROSS; l) Indicazioni operative al Sistema Nazionale di protezione civile per fronteggiare l’emergenza in atto; m) Indicazioni e supporto alle Regioni per assicurare la continuità dei servizi essenziali nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento; n) Raccordo con il Meccanismo europeo di protezione civile.

– Livello regionale: a) Ricognizione delle esigenze di DPI e di altri materiali utili a fronteggiare l’emergenza, per il successivo acquisto attraverso i Soggetti attuatori, previa autorizzazione del livello nazionale; b) Monitoraggio e supporto alle attività dei Servizi Sanitari locali, con particolare riferimento alle Strutture Ospedaliere e alle Strutture Socio-Sanitarie; c) Attuazione di quanto previsto dal piano regionale pandemico, se applicabile, e individuazione di una struttura sanitaria da dedicare ai pazienti positivi al COVID – 19 per ogni Azienda Sanitaria Locale; censimento dei posti letto di terapia intensiva a livello regionale; d) Pianificazione ed eventuale attivazione di aree di pre – triage, anche attraverso il ricorso alle strutture campali di protezione civile, per le strutture sanitarie allo scopo di dividere gli accessi ai Pronto Soccorso. Ricognizione delle strutture di protezione civile presenti a livello regionale idonee allo scopo; e) Ricognizione di strutture non militari idonee ad ospitare persone in quarantena, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni. Tali strutture dovranno rispettare criteri di carattere logistico e sanitario; f) Pianificazione ed eventuale attivazione di trasporti ospedalieri dedicati e supporto ai comuni per la pianificazione in materia di interventi di natura sanitaria; g) Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento, attraverso il necessario raccordo con il Comitato operativo della protezione civile; h) Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento; i) Ricognizione delle necessità in termini di risorse logistiche e di materiali utili a fronteggiare l’emergenza; j) Attività di comunicazione istituzionale, in raccordo con il livello nazionale; k) Attivazione delle Organizzazioni di volontariato territoriali; l) Attivazione di numeri verdi dedicati per fornire informazioni e supporto alla popolazione; m) Comunicazione istituzionale ed ai mass media locali sui dati relativi a positività riscontrate, decessi e guarigioni; n) Nel caso sia accertato una positività al COVID – 19, l’Azienda sanitaria regionale né da segnalazione alla SOR ed al Sindaco per le conseguenti azioni.

– Livello provinciale [Prefetture – UTG/CCS]: a) Pianificazione e organizzazione del supporto ai Servizi Sanitari, sociosanitari e sociali; b) Supporto ai trasporti ospedalieri dedicati (organizzazione di staffette); c) Pianificazione e gestione delle misure di ordine pubblico e di soccorso pubblico (cancelli stradali, servizi di emergenza, soccorso tecnico urgente, ecc.); d) Supporto al livello regionale per le azioni di propria competenza, per assicurare la continuità dei servizi essenziali e della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento.

– Livello comunale [Comuni – COC]: a) Informazione alla popolazione; b) Attivazione del volontariato locale, in raccordo con i livelli di coordinamento sovraordinati; c) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale e provinciale, delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, nonché la raccolta dei rifiuti nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento; d) Organizzazione delle azioni di livello comunale, in raccordo con quanto predisposto a livello regionale, delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità (inclusi i rifornimenti di carburante) nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento; e) Pianificazione, o eventuale attivazione, delle azioni di assistenza alla popolazione dei Comuni interessati, o che potrebbero essere interessati, da misure urgenti di contenimento. f) Pianificazione e organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…), eventualmente svolti da personale delle organizzazioni di volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI.

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