Emergenza – Cinghiali, funghi e tartufi: Marsilio ordina che…

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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 57 del 06 maggio 2020 Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di caccia di selezione, raccolta di funghi e tartufi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Visto […] Preso atto […] Ritenuto […] Ravvisato […] Considerato […] Atteso […]

ORDINA

1. che è consentita la caccia di selezione, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 120 del 4 marzo 2020, purché espletata al massimo una volta al giorno con rientro nella propria abitazione e nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19. È consentito per tale attività lo spostamento solo in ambito provinciale;

2. che è consentita l’attività di raccolta di funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione della flora e delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni:

a. garantendo il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell’attività;

b. lo spostamento è consentito solo in ambito provinciale e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti;

c. l’attività di raccolta dei funghi e dei tartufi è consentita ai possessori di tesserino in regola con i pagamenti per l’annualità in corso ed avvenga nel rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalle norme di riferimento, in particolare la L.R. 34/2006 e la L.R. 66/2012;

3. che è consentito, agli Ambiti Territoriali di Caccia interessati dai distretti di gestione della specie coturnice (Alectoris graeca) individuati dalla Regione, effettuare nel mese di maggio i conteggi primaverili al canto e in estate la stima del successo riproduttivo con l’ausilio dei cani da ferma. I censimenti devono essere effettuati, nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, da cacciatori residenti in Abruzzo abilitati dall’ATC interessato. È consentito per tale attività lo spostamento solo in ambito provinciale, purché al massimo una volta al giorno, con rientro nella propria abitazione;

4. che l’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale della Regione;

5. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La Direttrice del Dipartimento Agricoltura Elena Sico

Il Vicepresidente e Assessore regionale all’Agricoltura, Caccia e pesca, Parchi e riserve naturali, Sistema idrico, Ambiente Emanuele Imprudente

Il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio

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