Evitare gli spostamenti o divieto di uscire di casa? Caos denunce: presentata istanza al Ministero interno

Redazione
Redazione
16 Minuti di lettura

E’ caos interpretativo sulle norme per gli spostamenti fuori casa dei cittadini. Esiste un vistoso contrasto tra i decreti del Presidente del consiglio dei ministri che consigliano di “Evitare gli spostamenti e le direttive e le istruzioni impartite dal Ministero dell’interno alle forze dell’ordine, in cui si parla di “Divieto di uscire di casa“.

Un grave contrasto tra ciò che la norma prescrive e l’interpretazione che ad essa viene data che SITe.it aveva subito rilevato: sono finora centinaia le denunce in tutta Italia, denunce che rischiano di cadere nel nulla in caso di eventuali ricorsi.

Presentata Istanza al Ministero dell’interno

Il problema, per i risvolti che può produrre, è molto serio. Una associazione siciliana – DE.CI.S.A. – sul punto ha presentato una Istanza al Ministero dell’interno in cui si denunciano le contraddizioni e si invita a dare una risposta chiara. Di seguito il testo integrale dell’Istanza:

A Sua Eccellenza, Ministro dell’Interno D.ssa Luciana LAMORGESEgabinetto.ministro@pec.interno.it

A Sua Eccellenza, Vice Ministro dell’Interno Dott. Vito Claudio CRIMIgabinetto.ministro@pec.interno.it

Sua Eccellenza, Vice Ministro dell’Interno Dott. Matteo MAURIgabinetto.ministro@pec.interno.it

A Sua Eccellenza, Sottosegratario dell’Interno Dott. Carlo SIBILIA segreteria.sibilia@interno.itgabinetto.ministro@pec.interno.it

A Sua Eccellenza, Sottosegratario dell’Interno Dott. Achille VARIATIsegreteria.variati@interno.itgabinetto.ministro@pec.interno.it

E, p.c. : A Sua Eccellenza, Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe CONTEpresidente@pec.governo.it

Acireale, 16 marzo 2020

Oggetto: Istanza per l’urgente adeguamento delle istruzioni sulle regole per gli spostamenti alle disposizioni contenute nei DPCM 08.03.2020 e 09.03.2020.

Il sottoscritto, TORRISI Alfio, nato in Aci Catena (CT) il 10 gennaio 1949, residente in Acireale (CT), Via Luigi Sturzo n. 2, codice fiscale TRRLFA49A10A027A, in proprio, quale cittadino italiano, residente ad Acireale,  e nella qualità di Presidente dell’associazione DE.CI.S.A. (Defending Citizens – Sicilian Association / Cittadini che si difendono – Associazione Siciliana), con sede ad Acireale (CT), Via Luigi Sturzo n. 2, indirizzo pec: decisa@pec.it – presso cui si chiede di ricevere tutte le comunicazioni/notificazioni conseguenti alla presente istanza, espone quanto segue.

********

PREMESSA IN DIRITTO

********

A – Sulle misure di contenimento incidenti gli spostamenti disposto con DPCM 08.03.2020 e con  DPCM 09.03.2020.

L’argomento più importante che bisogna affrontare è la portata delle ultime disposizioni governative sulla restrizione alla mobilità della popolazione, giacché dal 10 marzo 2020, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020 – scaricabile QUI – è stata creata un’unica “zona rossa” su tutto il territorio nazionale. 

Per comprendere la reale portata di tale limitazione alla mobilità, occorre scandagliare – sperando di non dimenticare nulla – tutti i provvedimenti che sono stati emanati sull’argomento e li enumeriamo, in ordine cronologico, qui di seguito:

__________________

A1 Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (pubblicato in GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020 – scaricabile al seguente permalink: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg)

L’articolo 1, comma 1,  del D.L. n. 6 ha previsto che, per le così dette “zone rosse”   “….le autorita competenti sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  e gestione adeguata  e  proporzionata  allevolversi  della  situazione epidemiologica ..; le misure avrebbero dovuto essere adottate, come previsto dall’art. 3 del medesimo D.L. “con uno o piu decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tra le misure che potevano essere adottate, l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 6, era stato pure previsto:

a) divieto di allontanamento dal comune o dallarea interessata  da parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune   o nellarea;

b) divieto di accesso al comune o allarea interessata.

I trasgressori sarebbero stati puniti ai sensi dell’art. 650 del codice penale (che prevede l’arresto sino a tre mesi o l’ammenda sino ad € 206,00).

A2 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020 (pubblicato in GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020 – scaricabile al seguente permalink: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg )

Con questo DPCM veniva data attuazione, tra l’altro, alle misure di divieto di allontanamento e di ingresso, dalle e nelle c.d. zone rosse, individuate nell’allegato 1 del medesimo decreto e coincidenti con alcuni Comuni siti nella Regione Lombardia ( a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini) e con il Comune di Vo’, sito nella Regione Veneto. 

A3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020 (pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020 – scaricabile al seguente permalink: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg )

Con quest’altro DPCM venivano confermate le restrizioni alla mobilità già previste dal DPCM del 23.02.2020 nei 10 Comuni della Regione Lombardia e nel Comune di Vo’ della Regione Veneto. Anche perché il DPCM 23.02.2020 aveva un’efficacia di soli 14 giorni.

A4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020 (pubblicato in  GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020 – scaricabile al seguente permalink: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg )

In base all’art. 5 di questo DPCM le disposizioni in esso previste avrebbero avuto efficacia sin dall’ 8 marzo 2020 e dalla medesima data avrebbe dovuto cessare di produrre effetti il DPCM del 01.03.2020 (e con esso anche le disposizioni sui divieti di mobilità ivi previsti), mentre il DPCM del 23.02.2020 aveva già terminato di produrre effetti in base alla durata a termine di 14 gg..

Pertanto, alla data dell8 marzo 2020 non vigevano più i divieti di ingresso ed i divieti di allontanamento nei e dai 10 comuni della Lombardia e nel e dal Comune di Vò del Veneto.

In luogo di tali divieti, invece, veniva disposta una nuova misura, incidente sulla mobilità delle persone ed afferente (si veda l’art. 1, comma 1) le seguenti aree: “nella regione Lombardia e nelle province di  Modena,  Parma, Piacenza, Reggio nellEmilia, Rimini, Pesaro e  Urbino,  Alessandria, Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso  e Venezia”.

La misura, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a),  è la seguente:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche allinterno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero spostamenti per motivi di salute. E consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Pertanto si è passati dal divieto (di ingresso e uscita nelle e dalle zone rosse – ampliate come indicato sopra) ad una calda raccomandazione: evitare ogni spostamento.

Che si tratti di una calda raccomandazione e non di un divieto, lo si può facilmente dedurre pure dal fatto che, nello stesso articolo 1, comma 1, in relazione ad altre misure sono state usate espressioni differenti, di cui si riportano alcuni esempi:

c) divieto assoluto  di  mobilita’  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus;”

d) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi …..”

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;”

   Etc. etc.

Pertanto, tralasciando ogni considerazione sul significato (giuridicamente apprezzabile, ammesso che ve ne sia uno) di “spostamento”, dovrebbe ormai essere chiarissimo che, con il DPCM dell 8 marzo 2020, non è stato introdotto alcun divieto di spostamento/viaggio.

A5 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.03.2020 (pubblicato in  GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020 – scaricabile al seguente permalink: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg ). 

L’art. 1, comma 1, di questo DPCM ha esteso l’applicazione delle misure previste nell’art. 1 del DPCM 08.03.2020 a tutto il territorio nazionale.

__________________________

Pertanto, la calda raccomandazione di  evitare ogni spostamento vale, dal 10.03.2020, per tutto il territorio della Repubblica Italiana.

********

B – Sullapplicazione delle misure di contenimento, così come diramate sul sito del Ministero dellInterno.

Sull’homepage del sito del Ministero dellInterno, vi è la sezione “Focus Coronavirus COVID-19”, all’interno della quale, per visionare le misure di contenimento disposte in forza del DPCM 9 marzo 2020, vi è un pulsante denominato “Regole per gli spostamenti” . Tale link apre una pagina in cui troviamo nel primo riquadro troviamo scritto:

1 Posso muovermi in Italia? Non si può uscire di casa se non per validi motivi. ”.

Nel secondo riquadro invece si legge:

2. Quali sono i validi motivi per uscire di casa? Si può uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata unautodichiarazione ...

Se poi, sempre all’interno della sezione “Focus Coronavirus COVID-19”, si clicca sul pulsante denominato “Modulo per l’autodichiarazione”, si accede al Modulo con cui il povero cittadino dovrà asseverare le motivazioni eccezionali di uscita da casa, con l’ammonizione che, se mendaci, “saranno punite a norma dellart. 495 del codice penale“.

Le indicazioni sull’inesistente divieto di uscire di casa, tra l’altro,si pongono anche in netta contraddizione con quanto scritto sempre all’interno del sito istituzionale del ministero. Al riquadro “10: E consentito fare attività motoria allaperto”, posto all’interno della sezione “Regole per gli spostamenti”, infatti si legge: “Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti”.

Orbene, sulle informazioni date sul sito di codesto Ministero emergono delle gravi incongruenze, che di seguito si elencano: 

  1. Il Divieto di uscire di casa  e lObbligo di compilare lautocertificazione non sono previsti da alcuna norma, nemmeno emergenziale;
  2. Codesto Ministero dellInterno non avrebbe alcun potere di emanare/modificare norme sul contenimento del coronavirus, che invece è riservato esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri (cfr. art. 3 del D.L. 23.02.2020 n. 6, convertito con Legge 05.03.2020 n. 13).

Purtroppo tali incongruenze, forse veicolate anche con note esplicative rivolte alle Prefetture ed alle Forze dell’Ordine, stanno comportando notevole confusione e potenziali abusi, giacchè giungono notizie di tantissime persone che vengono fermate ai posti di blocco ed a cui viene detto che sarebbe vietato uscire di casa e, in diversi casi, sarebbero pure scattate denunce penali avverso i trasgressori.

********

Tutto ciò premesso, al fin di scongiurare il dilagare di difformità applicative, con il rischio di intasare le Procure della Repubblica di tutti i Tribunali italiani di comunicazioni di notizie di reato afferenti violazioni di un divieto (quello di uscire di casa) inesistente, oltre che possibili abusi nei confronti dei cittadini, si

C H I E D E

Alle Loro Eccellenze di cui in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, di disporre quanto segue:

  1. Rimuovere urgentemente, dal sito di codesto Ministero dell’Interno, ogni riferimento al divieto di uscire di casa,  sostituendolo con l’invito di “evitare ogni spostamento”, così come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 08.03.2020;
  2. Inviare urgentemente note esplicative di rettifica, rispetto a precedenti note con cui sono state date istruzioni e chiarimenti sull’applicazione del DPCM 08.03.2020, con cui si vada a chiarire che ogni riferimento al divieto di uscire di casa,  debba essere sostituito con l’invito di “evitare ogni spostamento”, così come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 08.03.2020;
  3. Laddove l’invito “evitare ogni spostamento”, così come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 08.03.2020, possa risultare di difficile applicazione, anche in considerazione con la difficoltà intepretativa del termine “spostamento”, Chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, unico organo deputato ad emanare norme di contenimento, una rettifica dell’art. 1, comma 1, lettera a), in modo da conciliare l’esigenza di limitazione della mobilità con i diritti fondamentali di ciascun individuo.

La presente viene posta pure ai sensi e per gli effetti dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si allega la Carta di identità ai fini dell’autentica della sottoscrizione della presente istanza (art. 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del DPR 445/2000);

Distinti saluti.

Alfio Torrisi, in proprio e nella qualità di Presidente di DE.CI.S.A.

***

VAI ALLA SEZIONE SPECIALE – EMERGENZA CORONAVIRUS

***

Condividi questo articolo