Sanità – Tar Abruzzo respinge ricorso Medisalus contro Comune Scoppito

Redazione
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo ha respinto il ricorso presentato dalla Medisalus.

La risposta negativa del TAR Abruzzo è arrivata a seguito dell’impugnazione, da parte della Medisalus, del provvedimento emesso dall’ufficio Suap di Scoppito che autorizzava il trasferimento della struttura sanitaria dal comune di Lecce dei Marsi a quello di Scoppito solo in via temporanea, subordinando però l’autorizzazione al buon esito del procedimento pendente con il Comune di Lecce presso il Consiglio di Stato.

Ricordiamo che in precedenza il comune di Lecce Nei Marsi aveva revocato l’autorizzazione alla Medisalus per sospetto inquinamento ambientale e violazione di un vincolo ventennale.

La fogna e l’ipotesi di inquinamento ambientale

Nel luglio del 2018, la Guardia di Finanza di Avezzano aveva effettuato un soprallugo alla presenza dei sindaci di Lecce e Gioia dei Marsi, Asl, Carabinieri forestali e Arta, durante il quale venne accertato che il Centro Medisalus era privo di allaccio alla rete fognaria e che gli scarichi venivano dispersi nel terreno agricolo circostante la struttura.
A seguito dei risultati del sopralluogo, il Comune di Lecce nei Marsi aveva così sospeso l’attività della struttura sanitaria, in attesa degli esiti degli accertamenti della procura sull’ipotesi di inquinamento ambientale.

Abuso edilizio: violazione del vincolo ventennale

Sulla scorta degli accertamenti dalla Guardia di Finanza, emergeva anche che la struttura (che esercitava attività sanitaria di riabilitazione), era stata inizialmente edificata per “scopi sociali” e non sanitari. Infatti secondo le norme del Prg di Lecce nei Marsi, quella zona era classificata come “zona agricola”, e secondo le norme del Piano potevano essere edificate solo strutture agricole o quelle con finalità di tipo sociale, come previsto dall’art. 10 della Legge 104/92.

Proprio tale particolarità, ovvero la possibilità di edificare un centro sociale in zona agricola, vincolava la struttura a rimanere tale per i successivi 20 anni. L’eventuale cambio di destinazione dell’immobile (nel caso di specie da Sociale a Sanitario), avrebbe provocato l’automatico ripristino della struttura a magazzino agricolo, ovvero allo stato originale dell’immobile, con l’evidente conseguenza della revoca delle autorizzazioni concesse dal Comune.
Tale violazione, cioè la variazione d’uso dell’immobile, ha scatenato una serie di ricorsi amministrativi tra il Comune di Lecce ed il Centro Medisalus, protratti fino al Consiglio di Stato che, sul merito, dovrebbe esprimersi a breve.

Trasferimento struttura sanitaria a Scoppito e ricorso al Tar

Nelle more dei pronunciamenti finali della giustizia amministrativa, il centro ha dovuto azzerare il numero di riabilitazioni sanitarie nei confronti dei propri pazienti.

Parallelamente, dopo il cambio di amministratore alla guida della struttura, è stato richiesto il trasferimento dell’attività a Scoppito, concesso di recente dal SUAP cittadino subordinandolo però al buon esito del procedimento pendente con il Comune di Lecce presso il Consiglio di Stato, per la violazione del vincolo ventennale. Su questo punto, la Medisalus ha impugnato l’atto del Suap davanti al TAR Abruzzo, che però ha respinto il ricorso. Si legge nel provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale:

un epilogo sfavorevole per la ricorrente medesima del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato relativo alle sentenze di questo TAR n. 346/2019 e n. 347/2019 dell’8.7.2019, può ragionevolmente costituire condizione risolutiva per la revoca del parere di compatibilità programmatoria regionale di cui all’art. 3, commi 1 e 5, lett.a) della L.R. n. 32/2007 e dell’autorizzazione al trasferimento della struttura […] la permanenza, o meno, dei titoli autorizzatori all’esercizio delle prestazioni sanitarie costituisce la premessa imprescindibile dell’accreditamento, del rapporto contrattuale con il Servizio sanitario regionale e, a maggior ragione, di un valido trasferimento di sede“.

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