Referendum Costituzionale riduzione del numero dei parlamentari – divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Redazione
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COMUNICATO STAMPA

In relazione alla consultazione in oggetto, si pone l’attenzione su quanto disposto dall’art. 9, comma 1, della Legge n. 28 del 22 febbraio 2000: dalla data di convocazione dei comizi referendari, cioè dal 29 gennaio 2020, giorno di pubblicazione nella G.U. del D.P.R. 28 gennaio 2020 relativo all’indizione del referendum costituzionale, e fino alla chiusura delle operazioni di voto; “è fatto divieto a tutte le amministrazione pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Prefettura dell’Aquila

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