Iter provvedimenti emergenziali è opaco: pubblicate verbali Comitato tecnico scientifico

Angelo Venti
Angelo Venti
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L’emanazione dei DPCM rientra nell’ambito dei poteri e delle facoltà concesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per far fronte all’emergenza della diffusione del COVID-19. Ma le stesse norme emergenziali prevedono che “Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità”, tali provvedimenti vengano adottati sentito “il Comitato tecnico scientifico“.

Anche per ciò che riguarda l’ultimo DPCM del 10 aprile, non risulterebbe però pubblicato il parere di tale Comitato. A sostenerlo è un’associazione siciliana, che ha presentato ieri una istanza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo espressamente che la pubblicazione del verbale n. 49 del 9 aprile 2020, citato nel decreto stesso, avvenga entro il 13 aprile, data di entrata in vigore delle nuove misure restrittive.

Lo Stato di eccezione

Dal 31 gennaio, in Italia, lo Stato di diritto per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi è sospeso e vige lo Stato di eccezione. Un caos normativo che va seguito con attenzione, anche per evitare abusi e scongiurare tentazioni autoritarie. E l’opacità dell’iter formativo dei provvedimenti emergenziali di certo non aiuta.

Con la Dichiarazione dello Stato di emergenza si agisce in deroga alle leggi ordinarie, attraverso l’emanazione di Ordinanze di Protezione civile e dei vari Commissari straordinari, Decreti del Presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) e con ordinanze e circolari ministeriali: nei primi giorni di aprile si contavano già oltre 150 provvedimenti di questo tipo. A cui si aggiungono centinaia di provvedimenti emanati da Regioni, Comuni ed enti vari. Una massa enorme di provvedimenti – certamente necessari per fronteggiare l’emergenza Coronavirus – ma che vanno maneggiati con molta cura. Una fase molto delicata in cui è indispensabile la vigilanza dei cittadini, affinché la cura alla fine non risulti più dannosa della malattia. E una maggiore trasparenza aiuta sicuramente a scongiurare questo pericolo.

Il verbale che non si trova

Lo strumento principale con cui si sta gestendo questa emergenza nazionale è – giustamente – quello del Dpcm. Ma quella che si pone è una questione di trasparenza sull’iter formativo dei provvedimenti emanati. Iter che, lo diciamo senza giri di parole, in alcuni passaggi al momento appare alquanto opaco.

Come in altri casi precedenti, anche alla base dei provvedimenti restrittivi emanati con l’ultimo Dpcm del 10 aprile 2020 – sia riguardo i profili tecnico-scientifici che per i profili di adeguatezza e proporzionalità – vi è il parere del Comitato tecnico scientifico. Si tratta del comitato istituito con l’Ordinanza n. 630 dal Capo Dipartimento della protezione civile nazionale, Angelo Borrelli.

Per farla semplice: il Governo, prima di disporre le misure di contenimento, deve acquisire il parere del Comitato Tecnico Scientifico. Succede però che il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 con il parere emesso da tale comitato, pur citato nel provvedimento, non risulta però pubblicato da nessuna parte. Tale verbale – che è alla base anche di stringenti limitazioni di libertà personali, economiche, sociali e di culto – non riusulta pubblicato nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito del Dipartimento di Protezione civile nazionale e nemmeno in quello del Governo, contravvenendo così agli obblighi di pubblicazione per tutti gli atti afferenti le situazioni di emergenza.

Situazione paradossale

Non si tratta solo di una disquisizione giuridica, ma di trasparenza e democrazia. Da un lato qualunque cittadino può giustamente seguire l’iter di formazioni delle leggi e i lavori parlamentari: da quelli in commissione sino agli emendamenti e alle votazioni in assemblea, con possibilità di potere conoscere e scaricare ogni documento. Dall’altro non viene data la possibilità di conoscere gli atti sulla base dei quali vengono disposte forti misure restrittive della libertà.

Non è questione di lana caprina

La domanda è: “A cosa serve pubblicare i DPCM se poi si tengono nascosti i verbali del ‘Comitato tecnico scientifico’ che sono alla base dei provvedimenti presi?

I risvolti di leggittimità e di democrazia che sottendono tale domanda sono enormi.

A porre ufficialmente il problema, partendo proprio dalla mancata pubblicazione del verbale n. 49 del 9 aprile 2020 emesso dal Comitato scientifico – è l’associazione DE.CI.S.A. di Acireale, che già a marzo aveva presentato una istanza al Ministero dell’Interno contestandogli alcune erronee trasposizioni delle misure di contenimento varate dal Presidente del consiglio.

Ieri sera, ll presidente dell’associazione siciliana Alfio Torrisi, appena ufficializzato il contenuto dell’ultimo Dpcm del 10 aprile, ha inoltrato una istanza al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo espressamente che la pubblicazione del verbale avvenga entro il 13 aprile, in modo da consentire ai cittadini di potere conoscere il parere del Comitato tecnico scientifico prima che inizi l’obbligo di assoggettarsi alle nuove misure di contenimento. Di seguito si riporta il testo dell’istanza:

PEC: uci@pec.governo.it

Acireale, 11 aprile 2020

Al Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Mercede, 96
00187 ROMA

Oggetto: Verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’ Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE (art. 5, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) – in subordine RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016). – RICHIESTA ESITO URGENTE, ENTRO IL 13 APRILE 2020.

Il sottoscritto, TORRISI Alfio in proprio e nella qualità di Presidente dell’associazione DE.CI.S.A. (Defending Citizens -Sicilian Association / Cittadini che si difendono -Associazione Siciliana)[…]

PREMESSA

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 97 dell’11 aprile 2020), contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”, sono state disposte – sia pure con alcune variazioni rispetto alle precedenti -, dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, le misure di contenimento, incidenti, peraltro, diversi diritti costituzionalmente protetti, quali la libertà pesonale e di spostamento, l’esercizio di attività economiche, sportive, ricreative, religiose etc. etc.

2. L’emanazione di tale DPCM rientra, per come anche indicato nelle premesse dello stesso, nell’ambito dei poteri e delle facoltà concesse al Presidente del Consiglio dei Ministri dall’articolo 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 79 del 25 marzo 2020, per far fronte all’emergenza della diffusione del COVID-19. Ed in particolar modo, l’ultimo periodo del comma 1, del citato articolo 2 prevede che “Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita’, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.”. Peraltro, l’articolo 1, comma 2, del citato decreto legge, subordina l’adozione delle misure di contenimento al rispetto dei “principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso.

3. Orbene, nelle premesse del DPCM 10 aprile 2020, viene espressamente citato, quale atto presupposto, “il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”.

4. Il sopra citato verbale n. 49 del Comitato Tecnico Scientifico, essendo un atto presupposto e comunque un atto imprescindibile al fine della valutazione della sussistenza del rispetto dei principi di “adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente” del sopra citato DPCM 10 aprile 2020 avrebbe dovuto essere pubblicato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, all’interno della Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, per come previsto dalla normativa sugli obblighi di pubblicazione (cfr. D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.). L’obbligatorietà della pubblicazione sarebbe ulteriormente necessitata in base all’art. 42 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. giacchè si tratta comunque di un atto presupposto di provvedimenti straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

5. Purtuttavia, il verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato Tecnico Scientifico non risulta pubblicato nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, nè in alcuna altra parte del sito del Dipartimento della Protezione Civile o della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutto ciò premesso, considerata l’omessa pubblicazione,

si CHIEDE

(Accesso Civico Semplice)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c.1, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e delle relative disposizioni di attuazione dell’Amministrazione:

  1. la pubblicazione del verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
  2. la comunicazione allo scrivente, all’indirizzo di posta elettronica certificata decisa@pec.it, dell’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al citato verbale n. 49.

(in via SUBORDINATA) – Nella remota e denegata ipotesi che il suddetto verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato Tecnico Scientifico venga considerato un atto non soggetto ad obbligo di pubblicazione,

si CHIEDE

(Accesso Civico Generalizzato)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, c.2, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e delle relative disposizioni di attuazione dell’Amministrazione, disciplinanti il diritto di accesso civico generalizzato ai dati e documenti detenuti dall’Amministrazione:

  • la trasmissione allo scrivente, all’indirizzo di posta elettronica certificata decisa@pec.it, del citato verbale n. 49 del 9 aprile 2020 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

N.B. – Tenuto conto che le misure di contenimento, disposte con il DPCM 10 aprile 2020 sulla base anche del verbale n. 49 del Comitato Tecnico Scientifico, avranno durata dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020, si prega di esitare la presente richiesta urgentemente, possibilmente entro giorno 13 aprile 2020, di modo che sia possibile venire a conoscenza in tempo utile circa la sussistenza del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Si allega la Carta di identità ai fini dell’autentica della sottoscrizione della presente istanza (art. 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del DPR 445/2000);

Distinti saluti.

Alfio Torrisi, in proprio e nella qualità di Presidente di DE.CI.S.A.

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