CORONAVIRUS 3: riflessioni a caldo sul DL n 19 del 25 marzo

Vincenzo Vinciprova
Vincenzo Vinciprova
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CORONAVIRUS 3: Col Decreto Legge del 25.03.2020 n. 19 si cerca di fare ordine sulle misure di contenimento del COVID-19 e si consentono misure di contenimento sino al 31 luglio 2020. Ecco alcune riflessioni a caldo.

Finalmente il 25 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.79 il tanto atteso DL n. 19 del 25 marzo 2020 sul riordino delle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus, di cui aveva parlato in conferenza stampa il Presidente del consiglio Conte.

Con questo nuovo Decreto Legge, il Governo ha cercato di fare ordine sulle misure di contenimento (limitative di varie libertà fondamentali), già adottate con vari provvedimenti nei mesi di febbraio e marzo.

Misure di contenimento con durata massima di 30 giorni, reiterabili sino al 31 luglio 2020

Il Comma 1 dell’art. 1 prevede espressamente che le misure di contenimento possono avere una durata limitata, non superiore a trenta giorni ciascuna, ma consente che possano essere reiterate sino addirittura al 31 luglio 2020, termine di scadenza dello Stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio scorso.

Solo adesso diventa possibile il c.d. “divieto di uscire di casa

L’Art. 1 comma 2 riporta l’elenco delle misure di contenimento che possono essere adottate, “secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente”, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso.

Tra le misure adottabili, facciamo un brevissimo cenno a quella afferente le restrizioni alla mobilità della popolazione, prevista nell’Art 1, comma 2 lett. a):

limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”.

Si tratta di una esponenziale compressione della libertà, se la confrontiamo con la norma invece prevista, sempre in materia di restrizione della mobilità della popolazione, dal DL n. 6 del 23 febbraio 2020, nell’Art. 1, comma 2, lett. a), (convertito in Legge con L. 05.03.2020 n. 13, ora abrogata), laddove veniva invece consentita al massimo l’adozione del “a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;”.

In buona sostanza (finalmente o purtroppo, secondo i punti di vista), il c.d. divieto di uscire di casa oggi diventa consentito. Per chi volesse approfondire, si consiglia di leggere i precedenti articoli: CORONAVIRUS-1: Spostamenti “Vietati” o solo da “Evitare”? e “CORONAVIRUS 2 – “Regole per gli spostamenti”: un errore da correggere”.

Precettazione Prefettizia per le attività non soggette a sospensione

Il Comma 3 dell’art. 1 prevede che, per le attività economiche che non verranno sospese dalle misure di contenimento emanate, laddove l’esercente decidesse, di sua spontanea volontà – magari a seguito di concertazione sindacale, di attuare una sospensione (chiusura) volontaria -, il Prefetto potrà imporne la riapertura, dopo aver sentito, senza formalità, le parti sociali interessate, se ciò fosse necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità. Per fare un esempio: se un farmacista decidesse di sospendere l’attività, anche se ciò non gli fosse imposto dalle misure di contenimento che verranno emanate, il Prefetto potrebbe ordinargli l’immediata riapertura, in considerazione della pubblica utilità svolta dall’esercizio.

Misure di contenimento riservate al Presidente del Consiglio dei Ministri – salvataggio effetti atti pregressi – Ordinanze Ministeriali e Regionali già adottate avranno efficacia limitata ad ulteriori 10 giorni?

Il Comma 1 dell’art. 2 conferma la riserva al solo Capo del Governo il potere di emanare, nella forma di DPCM, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le misure di contenimento (ciò era già previsto dall’art. 3 del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, convertito in Legge con L. 05.03.2020 n. 13, ora abrogata).

La novità sta nel fatto che, per “Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità’” delle misure di contenimento, dovrà essere previamente sentito il “Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630

Nelle more dell’emanazione delle misure di contenimento con i prossimi DPCM, il Comma 2 dell’art. 2 consente che esse possano essere emanate, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute, dal Ministro della Salute (ai sensi dell’art. 32 della L. 23.12.1978 n. 833).

Il secondo periodo, comma 3, dell’art. 2 prevede che continuano ad applicarsi, nei termini originariamente previsti, le misure di contenimento già adottate con i DPCM adottati in data 8 marzo 2020, in data 9 marzo 2020, in data 11 marzo 2020 ed in data 22 marzo 2020, per come ancora vigenti al 26 marzo 2020.

Di oscuro significato, invece, appare l’ultimo periodo del Comma 3 dell’art. 2, che testualmente prevede: “Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi  nel  limite di ulteriori dieci giorni”. Non si comprende a quali altre misure si faccia riferimento, se alle misure disposte con Ordinanze ministeriali e/o a quelle disposte con Ordinanze dei Presidenti delle Regioni.

Misure di contenimento consentite temporaneamente alle Regioni, che però potranno debordare i limiti imposti al Capo del Governo

L’Art. 3, al comma 1, prevede che nelle more della emanazione di nuovi DPCM, le Regioni possono adottare misure di contenimento ulteriormente restrittive, rispetto a quelle previste dall’Art. 1 comma 2, “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso… esclusivamente  nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.”.

Una disposizione che lascia più di qualche perplessità, anche grave.

Infatti, non si comprende come si possa aver lasciato carta bianca alle Regioni, sino al punto da permettere loro di comprimere diritti fondamentali, quali la libertà personale dei cittadini, oltre i limiti – che già sono spinti all’inverosimile – fissati dal comma 2 dell’art. 1. Non sarebbe stato meglio consentire solo un esercizio provvisorio delle misure di contenimento, purché nel rispetto dei paletti fissati nel comma 2 dell’art. 1?

Misure di contenimento in contrasto con quelle statali sono vietate ai Sindaci, pena inefficacia delle Ordinanze.

E’ stato espressamente previsto che i Sindaci non possano adottare ordinanze contingibili e urgenti, poste in essere anche per ragioni di sanità, in contrasto con le misure statali o con oggetto che incida le attività produttive o le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, pena l’inefficacia delle stesse (art. 3, commi 2 e 3).

Misure di contenimento e Regioni a Statuto Speciale – work in progress.

L’Art. 5, comma 2, prevede che le disposizioni del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano “compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.

Talché, se già è emersa più di una titubanza sulla concorrenza tra Stato e Regioni a statuto ordinario in ordine all’emanazione delle norme di contenimento, ancor più difficile diventa capire, innanzitutto per i cittadini ma anche per le Forze dell’Ordine che dovranno fare rispettare le misure di contenimento, come comporre il puzzle tra misure di contenimento dettate dal Governo centrale – i vari DPCM adottati in data 8 marzo 2020, in data 9 marzo 2020, in data 11 marzo 2020 ed in data 22 marzo 2020, per come ancora vigenti al 26 marzo 2020, più quelli che verranno adottati successivamente – e le misure di contenimento che sono state e/o verranno adottate dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ragioni di opportunità, non solo giuridica, forse avrebbero dovuto imporre maggiore chiarezza e dettaglio, anche al fine di assicurare una cabina di regia unica nazionale, atteso che già dal 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato d’emergenza su tutto il territorio nazionale.

Sostituite le sanzioni penali con quelle amministrative e le violazioni antecedenti saranno punite con sanzioni pecuniarie dimezzate.

I trasgressori delle misure di contenimento saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di € 400 ad un massimo di € 3.000 e non sarà più contestata la violazione penale di cui all’art. 650 del codice penale (art. 4, comma 1). E se le trasgressioni saranno compiute mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate sino ad un terzo (art. 4, comma 1, ultimo periodo).

Sono poi previste sanzioni differenziate per particolari infrazioni, sino ad arrivare alla contestazione dell’art. 452 del codice penale per coloro i quali, risultati positivi al test del coronavirus, non abbiano rispettato la quarantena.

Da evidenziare, infine, che le violazioni alle misure di contenimento commesse antecedentemente al 26 marzo 2020 saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie sopra esposte, ma ridotte della metà.

Vincenzo Vinciprova – (fondatore e socio di VINCIPROVA & CHINNICI – STUDIO ASSOCIATO LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO – www.vinciprovaechinnici.it )

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