CORONAVIRUS 2 – “Regole per gli spostamenti”: un errore da correggere

Vincenzo Vinciprova
Vincenzo Vinciprova
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CORONAVIRUS 2: La poca chiarezza sugli spostamenti produce i primi effetti: sul sito del Ministero degli Interni la “raccomandazione” ad evitare gli spostamenti è stata trasformata in “Divieto di uscire di casa” e viene inventato l’obbligo di rendere l’autocertificazione per asseverare le ragioni dello spostamento.

In CORONAVIRUS-1: Spostamenti “Vietati” o solo da “Evitare?avevamo già ventilato il rischio che quella che è solo una calda raccomandazione ad evitare gli spostamenti, a causa della non felice formulazione potesse invece dare luogo a confusione in fase applicativa.

Ma non si poteva mai immaginare che le possibili difformità interpretative ed applicative potessero arrivare a trovare spazio nel sito istituzionale del Ministero dell’Interno, dove la raccomandazione ad “evitare gli spostamenti” viene trasformata in divieto di uscire di casa.

Cosa è successo

In buona sostanza nel momento in cui si scrive (e fatta salva la successiva rimozione di tali link), sull’homepage del sito del Ministero dell’Interno, in alto a sinistra, nella sezione dedicata alle misure disposte in forza del DPCM 9 marzo 2020, vi è un pulsante denominato “Regole per gli spostamenti” . Tale link apre una pagina in cui troviamo nel primo riquadro troviamo scritto:

1 Posso muovermi in Italia? Non si può uscire di casa se non per validi motivi. …”.

Nel secondo riquadro invece si legge:

2. Quali sono i validi motivi per uscire di casa? Si può uscire di casa per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità. Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un’autodichiarazione” ...

Se poi sempre dall’home page del sito del Ministero dell’interno si clicca sul pulsante denominato “Modulo per l’autodichiarazione”, si accede al Modulo con cui il povero cittadino dovrà asseverare le motivazioni eccezionali di uscita da casa, con l’ammonizione che, se mendaci, “saranno punite a norma dell’art. 495 del codice penale“.

Le indicazioni del Ministero dell’Interno circa il fantomatico divieto di uscire di casa, tra l’altro, si pongono anche in netta contraddizione con quanto scritto sempre all’interno del sito istituzionale del ministero. Al riquadro “10: E’ consentito fare attività motoria all’aperto”, posto all’interno della sezione “Regole per gli spostamenti”, infatti si legge: “Lo sport e le attività motorie svolte negli spazi aperti sono ammessi nel rispetto della distanza interpersonale di un metro. In ogni caso bisogna evitare assembramenti”.

I punti fondamentali da chiarire

1 – Il Divieto di uscire di casa e l’Obbligo di compilare l’autocertificazione non sono previsti da alcuna norma, nemmeno emergenziale.

2 – Il Ministero dell’Interno non ha alcun potere di emanare/modificare norme sul contenimento del coronavirus.

3 – Tale potere è riservato esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 3 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con Legge 5 marzo 2020 n. 13).

Un errore grave, da correggere

Orbene, escludendo che il Ministero dell’Interno abbia voluto usurpare un potere che spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, evidentemente ci troviamo di fronte a un errore di interpretazione della norma. Errore grave, perché rischia di indurre tutte le Forze dell’ordine, le Prefetture e i Comuni, a commettere gravi abusi di potere ai danni dei cittadini.

Ci si augura che a breve il Ministero degli interni rimuova tali errate indicazioni dal proprio sito istituzionale e provveda ad informare degli errori sopra evidenziati tutta la sottostante catena di Comando e controllo.

Vincenzo Vinciprova – (fondatore e socio di VINCIPROVA & CHINNICI – STUDIO ASSOCIATO LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO – www.vinciprovaechinnici.it )

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