CORONAVIRUS-1: Spostamenti “Vietati” o solo da “Evitare”?

Vincenzo Vinciprova
Vincenzo Vinciprova
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L’emanazione di una significativa, in termini qualitativi e quantitativi, normativa emergenziale, che riguarda il tema del momento, penso che debba sollecitare, ciascun giurista, a dare il proprio contributo per la corretta interpretazione di ciascuna disposizione e di metterla a disposizione di tutti, in modo tale che i cittadini non debbano dipendere dall’informazione mainstream che, in più occasioni, si è rivelata superficiale e non corretta.

L’argomento più importante che bisogna affrontare è la portata delle ultime disposizioni governative sulla restrizione alla mobilità della popolazione, giacché dal 10 marzo 2020, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020 – scaricabile QUI – è stata creata un’unica “zona rossa” su tutto il territorio nazionale. 

Per comprendere la reale portata di tale limitazione alla mobilità, occorre scandagliare – sperando di non dimenticare nulla – tutti i provvedimenti che sono stati emanati sull’argomento e li enumeriamo, in ordine cronologico, qui di seguito:

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1 – Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (pubblicato in GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020 – scaricabile al seguente permalink: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg)

L’articolo 1, comma 1,  del D.L. n. 6 ha previsto che, per le così dette “zone rosse”   “….le autorita’ competenti sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  e gestione adeguata  e  proporzionata  all’evolversi  della  situazione epidemiologica ..”; le misure avrebbero dovuto essere adottate, come previsto dall’art. 3 del medesimo D.L. “con uno o piu’ decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri”.

Tra le misure che potevano essere adottate, l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 6, era stato pure previsto:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata  da parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune   o nell’area;

b) divieto di accesso al comune o all’area interessata.

I trasgressori sarebbero stati puniti ai sensi dell’art. 650 del codice penale (che prevede l’arresto sino a tre mesi o l’ammenda sino ad € 206,00).

2 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.02.2020 (pubblicato in GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020 – scaricabile al seguente permalink: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg )

Con questo DPCM veniva data attuazione, tra l’altro, alle misure di divieto di allontanamento e di ingresso, dalle e nelle c.d. zone rosse, individuate nell’allegato 1 del medesimo decreto e coincidenti con alcuni Comuni siti nella Regione Lombardia ( a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D’Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; j) Terranova dei Passerini) e con il Comune di Vo’, sito nella Regione Veneto. 

3 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.2020 (pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020 – scaricabile al seguente permalink: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg )

Con quest’altro DPCM venivano confermate le restrizioni alla mobilità già previste dal DPCM del 23.02.2020 nei 10 Comuni della Regione Lombardia e nel Comune di Vo’ della Regione Veneto. Anche perché il DPCM 23.02.2020 aveva un’efficacia di soli 14 giorni.

4 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08.03.2020 (pubblicato in  GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020 – scaricabile al seguente permalink: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg )

In base all’art. 5 di questo DPCM le disposizioni in esso previste avrebbero avuto efficacia sin dall’ 8 marzo 2020 e dalla medesima data avrebbe dovuto cessare di produrre effetti il DPCM del 01.03.2020 (e con esso anche le disposizioni sui divieti di mobilità ivi previsti), mentre il DPCM del 23.02.2020 aveva già terminato di produrre effetti in base alla durata a termine di 14 gg..

Pertanto, alla data dell’8 marzo 2020 non vigevano più i divieti di ingresso ed i divieti di allontanamento nei e dai 10 comuni della Lombardia e nel e dal Comune di Vò del Veneto.

In luogo di tali divieti, invece, veniva disposta una nuova misura, incidente sulla mobilità delle persone ed afferente (si veda l’art. 1, comma 1) le seguenti aree: “nella regione Lombardia e nelle province di  Modena,  Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e  Urbino,  Alessandria, Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso  e Venezia”.

La misura, prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a),  è la seguente:

“a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza;”

Non occorre essere un luminare del diritto per accorgersi che si è passati dal divieto (di ingresso e uscita nelle e dalle zone rosse – ampliate come indicato sopra) ad una calda raccomandazione: evitare ogni spostamento.

Che si tratti di una calda raccomandazione e non di un divieto, lo si può facilmente dedurre pure dal fatto che, nello stesso articolo 1, comma 1, in relazione ad altre misure sono state usate espressioni differenti, di cui si riportano alcuni esempi:

c) divieto assoluto  di  mobilita’  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus;”

d) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi …..”

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;”

   Etc. etc.

Pertanto, tralasciando ogni considerazione sul significato (giuridicamente apprezzabile, ammesso che ve ne sia uno) di “spostamento”, che sarà oggetto di un altro articolo, dovrebbe ormai essere chiarissimo che, con il DPCM dell’ 8 marzo 2020, non è stato introdotto alcun divieto di spostamento/viaggio.

5 – Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 646 del  l’8 marzo 2020(pubblicata in GU Serie Generale n.61 del 09-03-2020 – scaricabile al seguente permalink: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01535/sg ).

Con questa ordinanza veniva spiegato, tra l’altro, che le misure incidenti sulla mobilità delle persone nelle Regioni indicate dal DPCM dell’8 marzo 2020 non erano stati vietati gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessita’ o per motivi di salute, nonche’ lo svolgimento delle conseguenti attivita’.

Invero, pur essendo vero che gli spostamenti per tali ragioni non fossero vietati, l’Ordinanza avrebbe dovuto pure chiarire che non erano vietati nemmeno gli spostamenti senza le motivazioni eccezionali elencate. E questa è stata un’occasione mancata che non ha contribuito ad evitare la distorsione interpretativa e gli abusi applicativi che si stanno tutt’ora verificando in tutto il Paese.

6 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09.03.2020 (pubblicato in  GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020 – scaricabile al seguente permalink: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sg ). 

L’art. 1, comma 1, di questo DPCM ha esteso l’applicazione delle misure previste nell’art. 1 del DPCM 08.03.2020 a tutto il territorio nazionale.

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Pertanto, la calda raccomandazione di  “evitare ogni spostamento” vale per tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Di conseguenza, sono fuorvianti, errate ed allarmistiche tutte le notizie che hanno annunciato un inesistente divieto di spostamento; così come sono illegali tutte le iniziative adottate dalle Istituzioni periferiche, dagli Enti Locali e dalle Forze dell’Ordine ogni qualvolta viene imposto ai cittadini che per potersi spostare (da un Comune all’altro e, in casi grotteschi, anche all’interno di uno stesso Comune) occorre che dichiarino le ragioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 08.03.2020 e cioè: spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero spostamenti per motivi di salute.

Vincenzo Vinciprova (fondatore e socio di VINCIPROVA & CHINNICI – STUDIO ASSOCIATO LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO – www.vinciprovaechinnici.it

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