CANDIDATI IN DIVISA – La lettera di protesta del sindaco di Civitella Alfedena

Redazione
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

  • Al Ministro della Giustizia:

Segreteria.ministro@giustizia.it

  • Al Ministro dell’Interno:

caposegreteria.ministro@interno.it 

  • e p.c. Al Prefetto dell’Aquila:

prefetto.pref_laquila@interno.it 

  • Ministero della Giustizia,

Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria:

capodipartimento.dap@giustiziacert.it

  • Capo della Polizia di Stato:

dippersciv.uff1capodip.prot@pec.interno.it

  • Al Presidente dell’ANCI:

nicotra@anci.it

  • Agli organi di stampa

 

Oggetto: Elezioni amministrative 11 giugno 2017

Gentile Ministro della Giustizia e Ministro dell’Interno,

 come le SS.LL. hanno potuto leggere dai numerosi articoli di stampa le elezioni dell’11 giugno 2017 che hanno riguardato decine di piccoli comuni, inferiori ai mille abitanti, sono state caratterizzate dalla presenza di numerose liste con rappresentanti, alcune volte esclusivamente, di personale appartenente alle forze dell’ordine, in particolare la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria. Lo è stato nel Comune che mi ha eletto, Civitella Alfedena, e in numerosi altri centri dell’Abruzzo e del Lazio, solo per citare due Regioni dove questo è avvenuto in maniera eclatante.

Come è noto, anche per il fatto che sul tema sono state presentate negli anni passati numerose interrogazioni e giacciono in Parlamento diverse proposte di legge nel merito, nei Comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti non esiste la necessità di dover raccogliere le firme per presentare le liste elettorali e gli stessi consiglieri sono i sottoscrittori. La ratio della norma ha una sua ragion d’essere ma non è il caso di dilungarmi su questo.

A Civitella Alfedena sono state presentate, oltre alla lista che mi ha eletto formata da Civitellesi, altre tre liste di cui facilmente due riconducibili a personale dei corpi di Polizia soprarichiamati. Il motivo è del tutto evidente. In primo luogo i candidati, peraltro fuori della circoscrizione, godono di un trattamenti privilegiato potendo contare, diversamente da tutti i dipendenti pubblici, sul collocamento in congedo ordinario per il periodo elettorale; in secondo luogo perché la loro eventuale elezione permette agli eletti la possibilità di un eventuale distacco o trasferimento temporaneo nel luogo di lavoro più vicino (su questo tema ritornerò tra poco).

La legge elettorale che regola le elezioni per i comuni sotto i mille abitanti, garantendo in presenza di più liste, che 1/3 dei consiglieri sia assegnato alla opposizione, senza soglia di sbarramento, garantisce ad almeno tre candidati di essere eletti.

Senza dilungarmi su questo tema che chiama in causa non il Governo ma la insipienza del Parlamento incapace di affrontare tale questioni che riguardano l’essenza della democrazia rappresentativa, vorrei soffermarmi su quanto accaduto nel Comune che rappresento. Sono stati proclamati consiglieri i rappresentanti, tre, di una lista cosiddetta Civica ma riconducibile alla fattispecie considerata, che ha raccolto 13 voti (poco più del 7%) e di cui il terzo eletto, oltre al capolista, ha preso zero preferenze.

E’ del tutto evidente la strumentalità della stessa, basta scorrere la lista e il programma, per asserire con evidenti ragioni che siamo presenti ad un abuso del diritto. Tanto più grave quanto l’abuso del diritto riguarda la materia elettorale, ovvero il rapporto stesso intercorrente tra la democrazia rappresentativa e i principi sanciti dalla Carta Costituzionale. Ancor più grave quanto questo riguarda persone appartenenti a corpi dello Stato senza che, non limitando il diritto agli stessi alla partecipazione nella qualità di elettorato passivo, tali comportamenti si traducono in una generale considerazione negativa nei confronti degli organi dello Stato e delle Istituzioni.

Nel sollevare alle SS.LL. questa questioni vorrei richiamare, al fine di tracciare una linea di demarcazione, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale più volte si è espresso in passato sottolineando come l’esercizio di funzioni politiche non dia corso al trasferimento temporaneo in quanto, in base all’articolo 78, comma 6 del d.lgs 267/2000 e s.m.i., tale diritto non può configurarsi come un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente pubblico al trasferimento nella sede delle svolgimento del proprio mandato elettorale. La valutazione dell’Amministrazione di appartenenza deve essere concretamente tesa a valutare l’interesse pubblico e la tutela del diritto soggettivo con la prestazione del servizio pubblico. Il Consiglio di Stato nella fattispecie ha ritenuto che occorra un esame concreto, al fine di evitare un sempre più ricorrente ricorso a tale Istituto fino a configurarsi come un abuso del diritto. Tanto più, per un piccolo Comune, dove le sedute del Consiglio comunale non superano le cinque nel corso dell’anno, compreso gli adempimenti obbligatori per legge.

Vorrei ricordare, come ha fatto il Sindacato di Polizia – SIULP più volte, come “non è legittimo piegare una norma di civiltà alle esigenze, del tutto personalistiche di chi, sfruttando le proprie relazioni parentali e partitiche, ricorre artatamente a questo meccanismo in danno alle legittime aspettative di avvicinamento ai luoghi di origine di coloro i quali, pur essendo in carriera da maggior tempo, finiscono per essere di fatto illegittimamente penalizzati”.

Ciò considerato si chiede di conoscere alle SS.LL. le iniziative che intendono intraprendere nel rispetto del diritto, evitando il protrarsi di continui abusi dello stesso.

Vorrei anticiparle che alla prima seduta del Consiglio comunale la maggioranza intenderà porre, nella verifica delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri, la questione dei consiglieri eletti con zero voti di preferenza. Se è pur vero che le fattispecie considerate sono tassative risulta altrettanto evidente il contrasto, nella situazione concreta, con il principio generale di sovranità di cui all’articolo 1 e della natura del mandato rappresentativo, così come previsto dalla Carta Costituzionale. La garanzia del diritto soggettivo dell’elettorato passivo non può riverberarsi, oltre che nell’abuso del diritto, in una violazione del principio fondamentale che regge la nostra Costituzione in materia elettorale, ovvero che il rapporto tra mandato e mandatario è di natura sostanziale, è una delega del principio di sovranità secondo l’ordinamento e che, in assenza di voti di preferenza, la elezione configura un vulnus allo stesso concetto di rappresentatività. Vorrei richiamare a tale proposito la recente sentenza della Corte Costituzionale quando, in ragione della reintroduzione delle preferenze e a proposito delle liste bloccate, sottolinea “Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)”.

In attesa di conoscere le determinazioni che vorranno essere assunte, invio Distinti Saluti.

Il Sindaco:

Dr. Giancarlo Massimi

 

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