Avezzano – Tar respinge ricorso sul mercato: “Nessun rischio reale in caso d’incendio”

Redazione
Redazione
13 Minuti di lettura

E’ di questa mattina la sentenza con cui il TAR Abruzzo, a due giorni dall’udienza, ha respinto il ricorso presentato da due cittadini. I ricorrenti, in merito al mercato del sabato a piazza Torlonia e via limitrofe, lamentavano irregolarità nel procedimento amministrativo e il mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Per il Tribunale Amministrativo Regionale, però, è tutto regolare: non ci sono stati abusi e il Commissario straordinario Mauro Passerotti aveva il potere di emanare i provvedimenti amministrativi che ha preso.

Quello che conta – e ne prendiamo atto – è che la sentenza del Tar è lapidaria e conclude così:

“In conclusione il ricorso è infondato i tutti i suoi profili e deve essere respinto. Le spese tuttavia, in relazione alla novità delle questioni, possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M: Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1. Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto. 2. Spese compensate. Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020 con l’intervento dei magistrati: Umberto Realfonzo Presidente Estensore, Mario Gabriele Perpetuini Primo Referendario, Maria Colagrande Primo Referendario”.

Complicato, e al momento inutile, entrare nei tecnicismi giuridico-amministrativi dei singoli punti trattati nella sentenza. Però diversi passaggi – diciamolo pure – anche a noi risultano alquanto bizzarri. A titolo di esempio riportiamo questo passaggio in cui il giudice Presidente Estensore Umberto Realfonzo, tratta il problema del rispetto delle norme di sicurezza. E che, anche solo per prudenza, poteva quantomeno evitare di trattarlo in questa forma:

come emerge dalle stesse foto versate in atti dai ricorrenti, non vi è alcun reale rischio che i mezzi dei VV.FF. si trovino nell’impossibilità di passare con i propri automezzi. Anche il lamentato possibile mancato rispetto degli stalli da parte dei commercianti – che costituisce comunque un comportamento eventuale suscettibile di essere sanzionato in sede amministrativa (e, nei casi gravi anche penale) – concerne pur sempre le appendici di bancarelle facilmente rimuovibili all’istante in caso di necessità” [ndr: il grassetto è nostro]

Affermazioni nette, quelle dei giudici del Tar, secondo cui non vi è alcun rischio reale. Queste sono comunque alcune delle foto, appena citate nella sentenza, che i ricorrenti allegagavano al loro ricorso:

SULLO STESSO ARGOMENTO:

Condividi questo articolo