AVEZZANO – Ordinanza del sindaco: chiusura scuole superiori dal 24 ottobre al 13 novembre

Redazione
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Il testo integrale dell’ordinanza emanata questa sera dal sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, valida da sabato 24 ottobre a venerdì 13 novembre 2020

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IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni dell sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;

Visto il decreto del Ministro dell’Istruzione del 6 agosto 2020, n. 87, recante «Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19»;

Vista la nota del Ministero della Salute “COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850;

Considerato che:

  • nel territorio comunale si sta registrando un numero rilevantissimo di contagi da COVID-19, la maggior parte dei quali asintomatici, con i gravissimi rischi connessi alla diffusione del contagio negli ambienti scolastici;
  • nonostante le misure di prevenzione finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da COVID-19, allo stato l’esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste ed è in progressivo aumento la diffusione del virus;
  • il fenomeno sta coinvolgendo gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio, dove numerose classi, al fine di evitare il propagarsi del contagio, sono state messe in quarantena a seguito della positività al virus di docenti e/o alunni/studenti e/o altro personale, con gravi disagi per le famiglie interessate;
  • allo stato sussiste l’urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell’emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;
  • nell’ottica delle misure di contenimento del contagio, dovuto anche al sovraffollamento dei mezzi pubblici, con nota del 19 ottobre 2020 il Sindaco del Comune di Avezzano, anche in nome e per conto degli altri sindaci della Marsica – atteso che il fenomeno coinvolge pure i loro Comuni – ha interessato il Presidente di TUA spa, quale gestore pubblico del servizio di trasporto, per un incremento dell’offerta di mezzi pubblici, al fine di garantire ai pendolari condizioni di trasporto più agevoli e più sicure;
  • la suddetta richiesta non ha ancora avuto riscontro, per cui, nel frattempo, stante l’assoluta criticità della situazione e al fine di evitare l’assembramento degli studenti presso le fermate automobilistiche e ferroviarie e sui mezzi di trasporto, si rende necessario e improcrastinabile porre in essere, a tutela della salute pubblica, ulteriori misure temporanee, idonee e proporzionate all’evolversi dell’epidemia, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività;
  • a tal fine in data 21 ottobre 2020, convocata e presieduta dal Sindaco, si è tenuta presso il Palazzo di Città una riunione operativa con la partecipazione di tutti i dirigenti scolastici degli Istituti superiori statali di Avezzano, dell’assessore comunale dott.ssa Maria Teresa Colizza delegata alle politiche sanitarie e all’emergenza COVID, dell’assessore comunale dott.ssa Patrizia Gallese delegata all’Istruzione, del rappresentante della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) dott. Massimo Nicolai, nonché dei dirigenti comunali preposti dott.ssa Maria Laura Ottavi e dott. Claudio Paciotti;
  • nell’incontro, dopo ampia e approfondita discussione, per ridurre i rischi di contagio, tutti i presenti hanno convenuto all’unanimità sulla necessità di adottare misure finalizzate ad allentare la pressione epidemiologica sulla popolazione scolastica e di conseguenza sull’intera popolazione;
  • in particolare si è convenuto di evitare lo svolgimento delle lezioni in presenza per gli studenti degli istituti superiori frequentanti le classi del secondo biennio (terzo e quarto) e dell’ultimo anno, mediante il passaggio alla didattica a distanza (DAD), al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato ;
  • nel suddetto incontro, inoltre, si è evidenziata la necessità di escludere da tale sospensione le classi terze degli istituti professionali che, durante la vigenza della Ordinanza, dovranno sostenere gli esami per la qualifica professionale;

Constatata la grave situazione che si registra nella erogazione dei servizi sanitari presso l’Ospedale Civile di Avezzano e negli altri ospedali marsicani;

Sentito il sig. Prefetto dell’Aquila;

Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento all’art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Ritenuto che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l’adozione di provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che l’emanazione della presente Ordinanza è stata annunciata al Comitato Ristretto dei Sindaci, dove erano presenti tra l’altro, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila;

Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio;

O R D I N A

la sospensione presso tutti gli Istituti scolastici superiori del territorio comunale di Avezzano – dal 24 ottobre al 13 novembre 2020 (data di cessazione dell’efficacia del DPCM del 18 ottobre 2020) – delle attività didattiche in presenza, con consequenziale passaggio per le classi del secondo biennio (terzo e quarto) e dell’ultimo anno alla didattica a distanza (DAD), al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato; sono escluse le classi terze degli Istituti professionali che, durante il periodo di vigenza della presente ordinanza, dovranno sostenere l’esame di qualifica professionale.

D À A T T O

che il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base a sopraggiunte necessità e problematiche rilevate, nonché a sopravvenute disposizioni statali e regionali.

La presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale on-line nonché al sito istituzionale dell’Ente e diffusa agli organi di stampa.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo dell’Aquila;

al Dipartimento di sicurezza e prevenzione della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila;

all’ Ufficio Scolastico Regionale;

alla Questura dell’Aquila;

al locale Comando della Stazione dei Carabinieri;

al locale Commissariato della Poliza di Stato;

al locale Comando della Guardia di Finanza;

al locale Comando di Polizia Locale;

al Liceo Statale “Benedetto Croce”;

al Liceo Scientifico Statale “Marco Vitruvio Pollione”;

all’Istituto di Istruzione Superiore “Arrigo Serpieri”;

al Liceo Classico Statale “Alessandro Torlonia”;

al Liceo Artistico “Vincenzo Bellisario”;

all’Istituto D’istruzione Superiore “Galileo Galilei”;

all’Istituto d’istruzione Superiore “Ettore Majorana”;

ai Sindaci dei Comuni marsicani.

FA OBBLIGO

alle Autorità preposte di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR di L’Aquila entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio.

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