VAXNOVAX 5 – Approvato l’emendamento dei relatori (M5S) che consentirebbe, come l’anno scorso, l’ammissione alle scuole dell’infanzia ed agli asili nido con la semplice presentazione dell’istanza di vaccinazione entro il 10.09.2018.

Vincenzo Vinciprova
Vincenzo Vinciprova
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Nella trascorsa settimana si era già dato per scontato che sarebbe stato revocato l’emendamento che prevedeva la proroga del divieto di accesso alle scuole per l’infanzia ed asili nido per i bambini non in regola con le vaccinazioni (Nota 1) ed invece è stato approvato l’emendamento 6.65 – scaricabile cliccando qui  dei relatori On. BALDINO Vittoria e On. BUOMPANE Giuseppe, entrambi del M5S, che prevede, in buona sostanza, la riedizione del sistema transitorio già sperimentato per l’anno scolastico 2017-2018.

Il testo dell’emendamento 6.65 (che andrebbe a modificare l’art. 6 del decreto milleproroghe in fase di conversione)  è il seguente: 

 “Sostituire il comma 3-octies con il seguente:

  3-octies. L’applicazione della disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è prorogata all’anno scolastico 2018/2019 e al calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2018/2019; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019.”

Innanzitutto va detto che nella formulazione c’è un errore, giacchè è il primo periodo dell’art. 5, comma 1, del D.L. 73/2017 (Nota 2), e non il secondo, che contiene la disciplina del periodo transitorio, consistente nell’obbligo di presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del d.l. 73/2017 (Nota 3), entro il 10 settembre (per bambini che devono frequentare le scuole dell’infanzia e gli asili nido) ed entro il 31 ottobre (per i minori, sino a sedici anni di età, che frequentano le scuole dell’obbligo).

Se questo emendameto dovesse essere definitivamente approvato, pertanto, per i minori che devono frequentare le scuole dell’infanzia e gli asili nido sarà possibile l’accesso purchè venga presentata, al dirigente scolastico, entro il 10 settembre 2018 (cioè  fra due giorni), copia della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale; in luogo di copia di tale istanza, potrà essere prodotta un’autocertificazione attestante la presentazione della predetta formale richiesta di vaccinazione. 

Tenuto conto che il d.l. milleproroghe verrà approvato sicuramente successivamente al 10 settembre 2018, sarebbe stato opportuno che tale emendamento avesse previsto uno slittamento ad una data successiva.

Ad ogni buon conto, per i genitori di bambini che devono frequentare la scuola dell’infanzia o l’asilo nido e che, per varie ragioni, non abbiano ancora adempiuto agli obblighi vaccinali, converrebbe, entro lunedì 10 settembre 2018, presentare formale richiesta di vaccinazione all’ASL e, sempre nella medesima data, consegnare al dirigente scolastico copia di detta richiesta o l’autocertificazione di averla già presentata. 

In questo modo, per i genitori contrari alla vaccinazione, sarà possibile prendere tempo ed evitare il diniego di accesso per i propri figli. 

 

______________________________________________________MG_0401

(Nota 1)  VAXNOVAX 3 – Il Senato differisce il divieto di accesso per i minori non vaccinati; si attende la conferma della Camera dei Deputatihttp://www.site.it/vaxnovax-3-il-senato-differisce-il-divieto-di-accesso-per-i-minori-non-vaccinati-si-attende-la-conferma-della-camera-dei-deputati/ 

(Nota 2)  

Art. 5, comma 1, D.L. 73/2017:

1. Per l’anno  scolastico  2017/2018  e  per  il  calendario  dei servizi educativi  per  l’infanzia  e  dei  corsi  per  i  centri  di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione  di cui all’articolo 3, comma 1,  deve  essere  presentata  entro  il  10 settembre  2017 presso  i  servizi  educativi  e  le  scuole   per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il  31 ottobre  2017  presso  le  istituzioni  del  sistema   nazionale   di istruzione  e  i  centri  di  formazione  professionale  regionale.  La   documentazione   comprovante   l’effettuazione   delle vaccinazioni obbligatorie puo’ essere sostituita dalla  dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445;  in  tale   caso,   la   documentazione   comprovante l’effettuazione   delle   vaccinazioni   obbligatorie   deve   essere presentata entro il 10 marzo 2018.”

(Nota 3)  

Art. 3, comma 1, D.L. 73/2017:

1. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di eta’ compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato)), a richiedere ai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale ((, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguira’ le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’eta’, entro la fine dell’anno scolastico, o la conclusione del calendario annuale dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale. La presentazione della documentazione di cui al primo periodo deve essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni puo’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d’ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

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