SISMA DI SANTO STEFANO 7 L’importanza della scheda AeDES e ultime novità sulla compatibilità del C.A.S. e del contributo di pronto ripristino

Vincenzo Vinciprova
Vincenzo Vinciprova
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Innanzitutto è opportuno richiamare l’attenzione su due importantissime scadenze per i danneggiati dal terremoto:

  • entro il 2 febbraio 2019 va presentata la domanda di contributo per l’autonoma sistemazione (C.A.S.), così come già annunciato nei precedenti articoli SISMA DI SANTO STEFANO 2 e SISMA DI SANTO STEFANO 5;
  • entro il 3 marzo  2019 va presentata la domanda di contributo per  la concessione del contributo per l’abitazione principale, abituale e continuativae di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche, così come spiegato nel precedente articolo SISMA DI SANTO STEFANO 6.

Per entrambe le provvidenze è essenziale avere a disposizione, prima di formulare l’istanza ed i relativi allegati, non solo l’Ordinanza di sgombero, ma anche la così detta scheda AeDES, che è il documento che riporta l’esito della verifica sull’immobile danneggiato ed al cui interno sono dettagliati tutti i danni rilevati ma anche – e ciò è fondamentale per la formulazione della domanda di contributo di pronto ripristino – gli interventi che sono necessari da approntare per ripristinare l’agibilità dell’immobile. Tale documento è pure importante laddove si volesse impugnare l’esito della verifica (classificazione dell’immobile A, B, C etc.) o anche gli interventi suggeriti.

Per chi volesse approfondire le modalità di compilazione della scheda AeDES e le norme cui sono tenuti i gruppi di verifica è consigliabile scaricare, sul sito del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la seconda edizione del  “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica (AeDES)” (per scaricarlo clicca qui).

Si ritiene utile informare, inoltre, che è stata emanata un’altra Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, la n. 570 del 23.01.2019, che ancora non è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il cui articolo 1 ha sostituito l’articolo 6 dell’Ordinanza n. 566 in materia di contributi per il pronto ripristino degli edifici privati ed il comma 9 (della nuova formulazione) prevede che, pur rimanendo l’alternatività tra il contributo per il ripristino dell’edificio danneggiato ed altre forme di assistenza, è però possibile continuare a fruire della sistemazione alberghiera o del contributo di autonoma sistemazione “fino alla data di notifica del provvedimento di revoca dell’ordinanza di sgombero”. Ciò significa che, permanendo la vigenza del provvedimento di sgombero, il nucleo familiare che ha presentato domanda di contributo per il pronto ripristino dell’immobile potrà continuare a fruire dell’assistenza alberghiera o del C.A.S. anche oltre i 120 giorni dal deposito della CILA.

Vincenzo Vinciprova,
(contitolare dello studio VINCIPROVA & CHINNICI STUDIO ASSOCIATO LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO – www.vinciprovaechinnici.it )

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