SISMA DI SANTO STEFANO 3 Sospensione rate dei mutui: beneficiari, requisiti e durata

Vincenzo Vinciprova
Vincenzo Vinciprova
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Ordinanza n. 566 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (1).

Di seguito l’illustrazione delle misure concesse alla popolazione colpita dal sisma di Santo Stefano ed in particolare sulla sospensione dei mutui così come prevista, nell’ordinanza, all’art. 4 (2)

A – Chi può beneficiare della sospensione dei mutui

  1. Tutti i soggetti (persone fisiche) residenti nei nove Comuni per i quali è stato dichiarato lo Stato d’Emergenza (3);
  2. Tutti i soggetti (società/associazioni/fondazioni etc.)  aventi sede legale e/o operativa nei nove Comuni per i quali è stato dichiarato lo Stato d’Emergenza (3);

B – Quali mutui possono essere sospesi

Possono essere sospesi i mutui che sono relativi:

  1. a edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente;
  1. alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici (distrutti o resi inagibili anche parzialmente).

Per esempio: se è rimasta distrutta o resa inagibile, anche parzialmente, una bottega commerciale, il cui proprietario (persona fisica), Sig. Rossi, aveva stipulato un mutuo e l’aveva data in locazione ad un artigiano, Sig. Bianchi, il quale a sua volta aveva contratto un mutuo per la gestione della propria attività, potrà essere sospeso sia il mutuo del Sig. Rossi, che il mutuo del Sig. Bianchi. 

La disposizione in esame, peraltro, non pone dei limiti sui mutui sospendibili, pertanto, nel caso dell’esempio appena fatto, laddove l’artigiano, il Sig. Bianchi, avesse contratto tre mutui in relazione alla gestione dell’attività d’impresa presso la bottega danneggiata, egli potrà farli sospendere tutti e tre. 

C – Procedura per la sospensione dei mutui

I soggetti che hanno diritto alla sospensione dei mutui debbono presentare, agli istituti di credito e bancari, apposita richiesta, corredata da un’autocertificazione dei danni subiti, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

L’articolo 4 dell’Ordinanza non specifica se l’autocertificazione, che deve accompagnare la richiesta di sospensione del mutuo, vada presentata al medesimo istituto di credito o ad altra autorità, sicchè, nel silenzio, si ritiene che l’autocertificazione possa essere indirizzata al medesimo istituto di credito. 

D – Termini per la sospensione dei mutui

La richiesta di sospensione dei mutui può essere presentata sin da subito.

E – Durata della sospensione dei mutui

La sospensione potrà durare sino:

  • alla ricostruzione dell’immobile danneggiato;
  • (oppure) sino all’agibilità o all’abilità dell’immobile danneggiato;
  • e comunque non oltre la data di cessazione dello stato d’emergenza, che attualmente è fissato in 12 mesi dall’Ordinanza n. 566 del 28.12.2018.

F – Cosa si può sospendere

Di ciascun mutuo si può sospendere l’intera rata (comprensiva di quota capitale e interessi) o la sola quota capitale.

La scelta spetta ai soggetti beneficiari della misura in argomento. 

G – Obblighi di informazione delle banche ed eventuali sanzioni

Il secondo comma dell’articolo 4 dell’Ordinanza dispone che:

le banche e  gli intermediari finanziari

entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza medesima

devono informare i mutuatari (con avviso affisso nelle filiali e pubblicati sui propri siti internet)

della possibilità di chiedere, entro trenta giorni, la sospensione delle rate, indicando i tempi di rimborso ed i costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti

Nel caso la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni, nei termini e con i contenuti prescritti, viene prevista la sospensione delle rate in scadenza sino al 30 giugno 2019, senza ulteriori oneri per il mutuatario.

Note a piè di pagina:

NOTA 1) 

Per consultare e/o scaricare il testo dell’Ordinanza: http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/OCDPC_566_del_28122018_Sisma_Catania.pdf

NOTA 2)Art. 4 (Sospensione dei mutui)

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.”

NOTA 3) 

Il Governo ha dichiarato lo stato d’emergenza in questi nove comuni della provincia di Catania: “Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea”. 

Fonte: COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 35 DEL 28.12.2018 – http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-35/10624 .

F.to Vincenzo Vinciprova 

(co-fondatore di VINCIPROVA & CHINNICI – STUDIO ASSOCIATO LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO;  www.vinciprovaechinnici.it )

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