ROCCA di MEZZO – TAR Abruzzo annulla elezioni comunali

Redazione
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Nella foto l’ Ing. Emilio Nusca

Rocca di Mezzo – Il TAR Abruzzo ha annullato il risultato elettorale dell’11 giugno scorso. Salvo diverso pronunciamento del Consiglio di Stato, le nuove elezioni potrebbero tenersi nella stessa tornata elettorale delle Politiche.

I risultati elettorali avevano visto vincente – per soli 9 voti di scarto – il sindaco uscente Rag. Mauro Di Ciccio con la lista “Progetto Comune”, contro l’ing. Emilio Nusca della lista “Nuove Prospettive”.

Il candidato Nusca, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Arturo Cancrini e Gianluigi Pellegrino, ha presentato ricorso al Tar contestando il risultato. Durante lo scrutinio, infatti, era emerso che dai risultati conseguiti in tre sezioni delle quattro totali, Nusca era in vantaggio su Di Ciccio di oltre ottanta voti. Nell’ultima sezione ad essere scrutinata, la n. 1, il risultato che tendenzialmente dava in grande vantaggio Nusca, veniva invece ribaltato a favore di Di Ciccio, determinandone così la rielezione dello stesso per soli nove voti di vantaggio su Nusca.

Nella udienza di oggi il Tar ha anullato tutto, accogliendo sostanzialmente le tesi del ricorrente e sentenziando così:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima):

a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno;

b) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla le operazioni elettorali svolte nella Sezione n. 1, nonché il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale.

c) condanna il Comune di Rocca di Mezzo, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di Euro 2.500,00 oltre oneri e accessori di legge e spese per contributo unificato;

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Rocca di Mezzo – Il TAR Abruzzo ha annullato il risultato elettorale dell’11 giugno scorso. Salvo diverso pronunciamento del Consiglio di Stato, le nuove elezioni potrebbero tenersi nella stessa tornata elettorale delle Politiche.I risultati elettorali avevano visto vincente – per soli 9 voti di scarto – il sindaco uscente Rag. Mauro Di Ciccio con la lista “Progetto Comune”, contro l’ing. Emilio Nusca della lista “Nuove Prospettive”.Il candidato Nusca, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Arturo Cancrini e Gianluigi Pellegrino, ha presentato ricorso al Tar contestando il risultato. Durante lo scrutinio, infatti, era emerso che dai risultati conseguiti in tre sezioni delle quattro totali, Nusca era in vantaggio su Di Ciccio di oltre ottanta voti. Nell’ultima sezione ad essere scrutinata, la n. 1, il risultato che tendenzialmente dava in grande vantaggio Nusca, veniva invece ribaltato a favore di Di Ciccio, determinandone così la rielezione dello stesso per soli nove voti di vantaggio su Nusca.Nella udienza di oggi il Tar ha anullato tutto, accogliendo sostanzialmente le tesi del ricorrente e sentenziando così:Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima):a) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno;b) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla le operazioni elettorali svolte nella Sezione n. 1, nonché il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale.c) condanna il Comune di Rocca di Mezzo, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di Euro 2.500,00 oltre oneri e accessori di legge e spese per contributo unificato;Di seguito i fatti che hanno preceduto la sentenza del Tar

Di seguito i fatti che hanno preceduto la sentenza del Tar

Cronistoria a cura di Luigi Nusca

Le perplessità sul risultato sono emerse immediatamente visto che lo scrutinio si è protratto fino alle nove del mattino successivo ed alla luce delle contestazioni messe a verbale (stranamente riportate solo su una copia di verbale, quello custodito presso la Prefettura) da parte del rappresentante della lista “Nuove prospettive”, tra il numero dei votanti e le schede scrutinate si evidenziava “una differenza che nell’immediato appariva essere di ben dieci schede in più scrutinate rispetto al numero dei votanti. (789 contro 779)”.

Nell’immediato è stato effettuato un “accesso agli atti” dei verbali di tutte le sezioni elettorali del Comune e dal loro esame (specialmente i verbali della Sezione n. 1), sono emerse omissioni, cancellature, marchiane correzioni e parti del verbale completamente ignorate. Tanto che tutte le operazioni preparatorie e conclusive, relative al “seggio volante per la raccolta del Voto domiciliare” e quelle relative alla raccolta del voto nell’Ufficio distaccato c/o la Casa di Riposo “Piccola casa Divina Provvidenza e San Francesco di Paola”, sono rimaste ignote.

In sostanza si è omesso di indicare quanti erano effettivamente gli elettori autorizzati al voto fuori dalle sezione e soprattutto quante schede dovevano essere utilizzate e quindi, di conseguenza, quante schede autenticate sono uscite fuori dalla Sezione ma anche quante schede sono state votate ed introdotte nell’urna al rientro nella Sezione dei tre componenti del seggio volante. Soprattutto, vista l’omessa verbalizzazione, non è stato possibile riscontrare quante schede sono avanzate dal giro di raccolta dei voti fuori dalla sezione e che fine hanno fatto queste schede.

Altra grande perplessità emergeva nelle indicazioni del numero di schede consegnate al seggio in pacchi sigillati e contati a monte in 1290 schede, come da “Verbale di consegna del materiale al seggio”, a fronte del conteggio delle stesse fatto dal Seggio il Sabato pomeriggio che dal verbale risultano essere fisicamente n. 1286. (quattro in meno di quelle indicate)

IL RICORSO

Alla luce delle discordanze numeriche emerse dall’ esame del Verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale – Sez. n.1, dal Verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale VOTO A DOMICILIO – e dal Verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale casa di cura- nonché, delle correzioni IVI PRESENTI e delle omissioni, l’ing Emilio Nusca tramite l’ Avv. Gianluigi Pellegrino, Avv. Arturo Cancrini e Avv. Roberto Colagrande in data 10 Luglio 2017 presenta ricorso elettorale al T.A.R. per l’Abruzzo sede di l’Aquilaper l’annullamento del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni riguardanti l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Rocca di Mezzo ritenendo il risultato elettorale ingiusto ed illegittimo e quindi meritevole di essere annullato, in quanto il procedimento elettorale è caratterizzato da gravissime irregolarità con connotazioni anche illecite confermate dall’accesso agli atti della procedura pur nei limiti in cui è stato concesso”.

Al ricorso sono allegati in particolare:

“Verbale di Sezione” 1a copia

“Verbale di voto nell’ Ufficio distaccato c/o Casa di Cura” 1a copia

“Verbale Seggio volante VOTO A DOMICILIO” 1a copia

I MOTIVI

  1. Violazione dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali. Violazione del principio di genuinità del risultato elettorale.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che ove risultino più voti dei votanti, in particolare a causa dell’utilizzo di un numero di schede superiore agli elettori che risultino aver esercitato il diritto di voto, oppure risulti la sparizione di schede che il seggio avrebbe dovuto custodire, si e’ in presenza di una radicale contaminazione della regolarità del voto e quindi della genuinità del risultato finale, senza che possa nemmeno opporsi alcun profilo di cd. prova di resistenza.

Del resto con specifico riferimento alle schede, è sufficiente la sottrazione di una sola scheda bianca per controllare in realtà un indefinito numero di voti. Il fenomeno, meglio noto come “scheda ballerina” e’ stato tra l’altro ben descritto nelle inchieste sul funzionamento dei sistemi di controllo mafioso e camorrista sull’espressione di voto consistendo nel consegnare (fuori dall’urna) all’elettore la scheda vidimata e illecitamente ottenuta dopo averla già compilata; l’elettore a quel punto dovrà deporre nell’urna quella scheda e dare all’uscita del seggio all’esponente criminale quella ancora intonsa che il seggio gli ha consegnato. A questo punto è tale scheda che verrà compilata nuovamente dall’organizzazione criminale e consegnata al successivo elettore, e così via per un numero anche infinito di voti che in tal modo diviene possibile controllare grazie anche ad una sola scheda vidimata di cui non risulti la sorte.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e ss. del DPR n. 570 del 1960. Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di libertà e segretezza del voto.

Si rileva illegittima l’ammissione al voto di coloro che siano semplicemente ospitati in una struttura di accoglienza e riposo quale è la “Piccola Casa della Divina Provvidenza e S. Francesco di Paola”, stante il fatto che la norma stabilisce che solo “i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.” In realtà la suddetta casa di riposo a gestione completamente privata non è annoverata tra le strutture sanitarie della Regione Abruzzo (vedi).

Altra illegittimità si rilevava nel fatto che, fuori dall’Ufficio elettorale speciale ma in una stanza della “casa di riposo” un elettore ha votato addirittura nel letto, senza alcuna tutela della libertà e segretezza del voto. E tale circostanza è aggravata dal fatto che tale elettore versava in condizioni di salute talmente gravi che è poi deceduto dopo poche ore e precisamente nella notte tra il 13 ed il 14 giugno.

Ma sul voto all’interno della “casa di riposo” il ricorso insiste soprattutto sul fatto che “non è dato comprendere, in ogni caso, ove siano finite le schede autenticate e non utilizzate che il Presidente ha portato fuori dal seggio in numero di 11 (ben superiore sia ai 4 elettori di cui al verbale che ai nove che poi avrebbero votato). Nulla viene riportato nel verbale”.

Sul voto domiciliare il ricorrente evidenzia “l’illegittimità dello stesso NON essendo annotato a verbale ed allegato alcun certificato medico attestante la “gravissima infermità” che avrebbe consentito tale modalità di voto”.

Resistenti in giudizio

Il Comune di Rocca di Mezzo difeso dall’ avv. Carlo Benedetti e il controinteressato, neo eletto consigliere comunale, Avv. Paolo D’ Amico che si difende in proprio. Entrambi depositavano memorie difensive.

I resistenti hanno fatto leva sul fatto che i verbali o semplici errori di trascrizione ma la sostanza restava che le operazioni di voto erano palesemente legittime ed i conti delle schede votate rispetto al numero dei votanti era comunque esatto ma soprattutto, in merito alla presenza della c.d. “scheda ballerina”, l’avv Benedetti contro deduce che qualora ciò fosse vero sarebbe “stato realizzato, evidentemente, non senza il necessario concorso del Presidente di seggio attraverso il meccanismo della c.d. “scheda ballerina” cioè attraverso il trafugamento di una scheda elettorale autenticata che, consegnata al momento dell’ingresso al seggio completa della espressione di voto, in cambio di quella ancora vergine, avrebbe consentito il controllo dei voti di un numero indeterminato di elettori” ed aggiunge che “Il richiamo sostanziale alla descritta situazione è grave ed, in maniera disinvolta e gratuita, offende in un solo colpo, il costituito Seggio elettorale ed

il suo Presidente, i candidati alle elezioni (tutti) e la credibilità complessiva di un Paese storicamente immune da accadimenti malavitosi e di piccola criminalità di ogni tipo e, meno che mai, da infiltrazioni di tipo mafioso o camorristico.”…..“A fronte di affermazioni, così gravi ed ingiustificate, si omette, però, curiosamente, di interessare, nel caso di specie, della vicenda, la competente Procura della Repubblica ed il Prefetto, al quale sono riservati poteri di intervento immediato.”

Appare chiaro invece che il Prefetto, curiosamente, della vicenda è informatissimo!

Durante questa fase pre processuale la Prefettura di L’Aquila invia al TAR una propria relazione con la quale tenta di legittimare le operazioni di voto ed allega i verbali di sezione in suo possesso (tutti i verbali vengono redatti in duplice copia di cui una resta al Comune e l’altra viene custodita dalla Prefettura). La lettura della relazione, che in alcune parti appare a dir poco divertente come un copione scritto per il comico di turno, sorprende tutti.

Di fatto le copie dei verbali in suo possesso che allega (Verbale di Sezione 2a copiaVerbale di voto nell’ Ufficio distaccato c/o Casa di Cura 2a copiaVerbale Seggio volante VOTO A DOMICILIO 2a copia) si rivelano diversi dai verbali rilasciati dal Comune all’Ing Nusca Emilio a seguito di accesso agli atti (1a copia)

Le due diverse versioni dei verbali evidenziano falsità nei dati riportati e aggiunte posticce vergate con grafia diversa dal resto mettendo in serio dubbio l’autenticità dei contenuti.

Va ricordato infatti che quanto indicato nei verbali delle operazioni elettorali, è atto pubblico che fa fede di tutto quanto è stato acclarato direttamente dal pubblico ufficiale che lo ha formato. Trovarsi di fronte a due verbali diversi che trattano di stesse operazioni di voto, compiute nell’unico stesso luogo alla presenza degli stessi SEI componenti del seggio, per il Verbale di sezione, e alla presenza degli stessi TRE componenti del seggio, per gli altri due verbali, non si può dire che ci si trova di fronte a semplici errori ma ci si trova di fronte a falsità in atti pubblici commesse da pubblici ufficiali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. 201700292 REG.GEN-

Alla prima udienza del 12/10/2017 il TAR emette ordinanza con la quale dispone di effettuare una verificazione degli atti relativi alle operazioni di voto ed in particolare dispone:

  1. a) alla verificazione provvederà il Prefetto di l’Aquila, o un suo delegato, in contraddittorio con le parti costituite, alle quali dovranno essere comunicati, con 5 giorni di preavviso, giorno, ora e luogo della verificazione stessa;
  2. b) il verificatore dovrà:

1) acquisire tutte le schede elettorali consegnate alla sezione n.1 e verificare il loro numero;

2) verificare il numero di tutte le schede elettorali scrutinate nella sezione elettorale n. 1;

3) acquisire le liste e i registri degli elettori della sezione n. 1 e verificare il numero dei votanti della sezione n.1;

4) verificare se il numero dei votanti nella sezione sia corrispondente al numero delle schede scrutinate;

5) verificare il numero delle schede elettorali autenticate e non utilizzate per la votazione nella sezione elettorale n. 1.

In data 06.11.2017 la Prefettura, per il tramite del Prefetto Vicario, Dott Rinaldo Pezzoli, lo stesso che aveva redatto la prima relazione inviata al TAR, esegue la verifica a seguito della quale redige una RELAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA DELLE SCHEDE DELLA SEZIONE N. 1 DEL COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

Dalla verifica effettuata in Prefettura emergono tra l’altro dati che:

  • Confermano la completa falsità dei dati riportati sui verbali, già difformi tra loro, se riferiti ai dati emersi nella Verifica:
  • Rilevano che dal conteggio sui “Registri per le annotazioni del n. di tessera elettorale” i votanti sono stati n. 784
  • Rilevano che dal conteggio delle annotazioni sulle “Liste elettorali” i votanti sono stati n. 780
  • Rilevano che dal conteggio delle “schede scrutinate” i votanti sono stati n. 787
  • Rilevano che dal conteggio tutte le “schede pervenute al seggio” sono state n. 1299 contro le n.1290 indicate nel “verbale di consegna dei materiali al seggio” e n. 1286 contate dal seggio il sabato pomeriggio e ricontate successivamente
  • Rivelano che la “lista elettorale maschile dei cittadini comunitari” annotata, che doveva essere riposta dentro la Busta n. 2 (C.) che a sua volta chiusa, sigillata e firmata sui lembi doveva essere inviata al Tribunale, per il tramite del Comune, la Domenica notte, (quindi la Lista doveva essere fisicamente fuori dalla Sezione prima dell’ apertura dell’ urna e del conseguente inizio dello scrutinio), è stata inviata al Tribunale il giorno 15 Giugno dal Comune che l’aveva rinvenuta in un sacco di plastica contenete carta da macero. Come dichiarato nella nota di accompagnamento del Comune allegata in copia alla suddetta Relazione. (La su menzionata Lista contiene i nominativi di 18 elettori di cui n. 17 annotati come votanti. Considerato che le annotazioni consistono solo nel registrare la data di nascita e la “conoscenza personale” dell’ elettore e che non è possibile verificarne la corrispondenza sui “registri” con le annotazioni del n. di tessera elettorale, la domanda che tutti si sono posti è stata: quanti di quegli elettori hanno effettivamente votato visto che la lista è andata dispersa per alcuni tra la “carta da macero”??)
  • Rivelano che la Busta n. 3 (C.). contenete le “schede autenticate non utilizzate” e le “schede avanzate”, a sua volta chiusa, sigillata e firmata sui lembi doveva essere inviata al Tribunale, per il tramite del Comune, la Domenica notte, quindi doveva essere fisicamente fuori dalla Sezione prima dell’ apertura dell’ urna e del conseguente inizio dello scrutinio, è arrivata al Tribunale completamente strappata a metà, non abilmente aperta, come rilevabile da nota del Tribunale stesso allegata in copia alla relazione. La busta strappata con le schede che avrebbe dovuto contenere è arrivata alla prefettura all’ interno di un sacco di plastica nera per la raccolta dell’ immondizia.
  • Smentiscono in toto le considerazioni fatte dalla Prefettura stessa nella sua prima relazione con la quale si è cercato di legittimare le operazioni elettorali nella Sezione n. 1;
  • Confermano in pieno i motivi del ricorso proposto dall’Ing Emilio Nusca;

Di fatto tutti i dati emersi dai conteggi reali nella verifica contrastano con i dati riportati sui verbali ma la Verifica stessa, a sua volta, si avvale di dati che potrebbero scaturire da presupposti falsati in quanto emergono da atti quantomeno non conservati secondo norme di Legge a tutela dell’ autenticità della segretezza del voto.

Alla luce di tutto ciò e della giurisprudenza costante il TAR non poteva fare altro che sentenziare L’ ANNULLAMENTO delle votazioni svoltesi l’ 11. Giugno 2017 a Rocca di Mezzo.

Meraviglia il fatto che ancora non è stata avviata, per quanto ci risulta, una accurata indagine da parte della procura della Repubblica di L’Aquila visto che il broglio elettorale è talmente grave e macroscopico. Sicuramente provvederanno i Giudici del TAR a inoltrare la “segnalazione” alla Procura della Repubblica di L’Aquila.

Certamente non possiamo affatto concordare con quanto affermato dall’ avvocato Paolo D’ Amico in sua difesa il quale dice che un broglio elettorale simile “deve necessariamente inquadrarsi in ambiti territoriali caratterizzati da un profondo sostrato malavitoso, circostanza questa assolutamente non ravvisabile a Rocca di Mezzo, paese lontano da dinamiche di tal fatta e noto in tutto l’Abruzzo, oltre che per la bellezza dei suoi paesaggi, anche per aver da sempre ospitato personalità di caratura mondiale (non a caso qui è possibile ammirare la cd. “Casa S. Leucio”, da sempre sede delle vacanze estive ed invernali del Pontefice Giovanni Paolo II e del Cardinal Sodano; e qui ha sempre soggiornato, nel periodo estivo, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, al quale è stata conferita la cittadinanza onoraria nel 1999)”

E meno male !!

Ci mancava solo che gli avv. Paolo D’Amico e Carlo Benedetti ci raccontassero che Rocca di Mezzo è come Betlemme… In clima Natalizio, la notizia sarebbe stata sicuramente di grande effetto.

Luigi Nusca

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