Powercrop e Riserva Monte Salviano: La diffida di Legambiente

Redazione
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L’approvazione definitiva del Piano di assetto naturalistico (PAN) della Riserva del Monte Salviano, che attendiamo da 5 anni, può impedire la costruzione della Centrale Powercrop.
Questo il testo della diffida stragiudiziale che Legambiente ha inviato a Regione Abruzzo e Comune di Avezzano affinchè provvedano – entro 15 giorni – alla approvazione definitiva del PAN.
La scrivente LEGAMBIENTE Onlus, C.F. 80458470582, con sede in Roma, Via Salaria 403 (cap. 00199), in persona del legale rappresentante pro tempore Presi-dente Dott. Luigi Vittorio Cogliati Dezza, Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta ai sensi dell’art. 13 L. 349/86 con d.M. Min. Amb. 27 febbraio 1987,
ESPONE E PREMETTE
I) La Legge Regionale Abruzzo del 23/12/1999 n. 134, in B.U.R.A. 28 di-cembre 1999, n. 30, recante “Istituzione della Riserva Naturale Guidata “Monte Salviano” nel Comune di Avezzano” prevedeva all’art. 5:
“1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all’affidamento dell’incarico per la ela-borazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previ-sto dalla L.R. 21.6.96 n. 38, articolo 15, comma 3.
2. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le moda-lità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21.6.96 n. 38, articolo 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico.
3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale, previo parere del competente Settore Urbanistica e BB. AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla L.R. 21.6.1996, n. 38, articolo 22, comma 3.
4. Il Piano di Assetto Naturalistico potrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua”;
II) Il 26 ottobre 2010 il Consiglio Comunale di Avezzano adottava il Piano di Assetto Naturalistico (per brevità: “P.A.N.”) della Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano con la Deliberazione n. 85/2010.
Il P.A.N. adottato regolamenta anche una fondamentale fascia di rispet-to/area contigua individuata alla Tavola 8 che costituisce uno degli elaborati che fanno parte del P.A.N. stesso (tavola già peraltro approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 5 ottobre 2010 espressamente richiamata dalla De-liberazione n. 85/2010);
III) I termini previsti dall’art. 5 L.R. n. 134/1999 sono inutilmente trascorsi: la Giunta della Regione Abruzzo non ha ancora adottato in via definitiva il Piano, non lo ha presentato al Consiglio Regionale per l’approvazione e quest’ultimo non lo ha ancora approvato in via definitiva. Il tutto in violazione della norma anzidetta e dell’art. 22, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, L.R. Abruzzo n. 38/1996 e dei termini previsti da tali norme.
IV) Il Comune di Avezzano è anch’esso inadempiente perché non risulta che abbia reso noto il deposito del P.A.N. sul B.U.R.A., a mezzo di manifesti mu-rali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, e comunque non ha esercita-to tutti i poteri di sua competenza per la definitiva approvazione del P.A.N.
V) E’ precipuo interesse dell’Associazione ricorrente che vengano posti in essere tutti gli atti finalizzati all’approvazione del P.A.N. della Riserva Naturale Regionale indicata, data l’urgente necessità di consentire la piena operatività del-l’importante Area Protetta, che include anche un Sito di Importanza Comunitaria a sua volta connesso e vicino ad altre importanti aree protette e aree SIC e ZPS del-la Rete Natura 2000, anche in considerazione del fatto che si sono verificate e si continuano a verificare gravi episodi di alterazione dei luoghi e delle matrici am-bientali della Riserva Naturale Guidata Monte Salviano e della sua area protetta.
Il contegno omissivo del Comune di Avezzano e della Regione Abruzzo ri-sulta del tutto ingiustificato e in violazione di legge (art. 2 della l. n. 241/1990; art. 5, comma 3 l.r. Abruzzo n. 134/1999; art. 22, commi 3 e ss. l.r. Abruzzo n. 38/1996).
La normativa di legge (L.R. Abruzzo n. 38/1996; L.R. n. 134/1999) assegna ai provvedimenti conclusivi del procedimento di approvazione del P.A.N. della Riserva del Salviano omessi dal Comune di Avezzano e/o dalla Regione Abruzzo un’oggettiva valenza ambientale, circostanza che legittima l’Associazione ricor-rente iscritta all’elenco di cui all’art.13 della L. 349/1986, ad agire – in via stra-giudiziale e giudiziale – per la loro emanazione.
Per tali motivi
SI DIFFIDANO FORMALMENTE
il Comune di Avezzano e la Regione Abruzzo perché concludano e definiscano il procedimento di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale del Monte Salviano entro il termine di 15 giorni dal ricevi-mento della presente.
Trascorso tale termine si agirà davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per far accertare, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 104/2010, l’inadempimento del Comune di Avezzano e della Regione Abruzzo, e per ottenere la nomina di un Commissario ad acta, con spese a carico del Comune e della Regione.
Roma, li 22 aprile 2015

Luigi Vittorio Cogliati Dezza
Presidente nazionale di Legambiente

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