MONETE COMPLEMENTARI 3 – La permuta ed il baratto multilaterale e multitemporale

Redazione
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Vi sono diversi sistemi di monete complementari, cioè di sistemi di pagamento alternativi all’uso delle monete legali ed in questa tornata ci occuperemo di quelli basati sul baratto multilaterale e multitemporale.

Baratto, perchè la cessione di beni e servizi non ha un corrispettivo in denaro/moneta legale, ma in beni/servizi di pari valore.

Il baratto è detto “multilaterale” perchè lo scambio di beni e/o servizi non avviene tra due persone per volta (per esempio: Tizio cede 10 kg di grano a Caio, in cambio di 20 kg. di riso), ma tra ciascuno verso tutti, anzi verso l’insieme della comunità che aderisce al sistema (per esempio: Tizio cede 10 kg di grano a Caio, ricevendo in corrispettivo il diritto di potere acquistare, in un secondo tempo, beni e/o servizi di pari valore presso altri soggetti aderenti al sistema di baratto). Il vantaggio del baratto multilaterale rispetto a quello duale è indubbio. Infatti, rimanendo all’esempio citato, nel baratto duale, se Tizio non fosse interessato al riso di Caio, il baratto non potrebbe avere luogo; nel baratto multilaterale, Tizio, ricevendo in corrispettivo il diritto di acquisire, anche in un secondo tempo, beni/servizi di suo interesse, sarà motivato a cedere a Caio il grano di cui questo necessita; Caio, d’altro canto, potrà cedere il proprio riso a qualcun altro del circuito che ne ha bisogno.

Il baratto viene detto pure “multitemporalegiacchè lo scambio di beni/servizi può avvenire anche in momenti diversi. Nell’esempio fatto poc’anzi, Tizio cede 10 kg. di grano a Caio, ma non riceve contestualmente beni/servizi di valore equivalente, ma riceve solamente il diritto di acquisire in furturo beni/servizi erogabili dagli operatori aderenti al sistema. Grazie a ciò, lo scambio viene ulteriormente agevolato, rispetto al baratto bilaterale, in quanto la disponibilità di beni/servizi in corrispettivo non è necessario che sia disponibile al momento della cessione.

Permuta

Dl punto di vista giuridico, il baratto è sussumibile nel contratto di permuta[1], disciplinato dagli articoli 1552, 1553, 1554 e 1555 del Codice Civile.

Permuta tra beni e servizi

Sebbene la definizione codicistica si riferisca esclusivamente alla cessione di beni, la permuta viene considerata ammissibile anche per la reciproca cessione di beni contro la prestazione di servizi e addirittura anche per la reciproca prestazione di servizi.

Ciò risulta, intanto, anche dalla normativa fiscale, visto che la disciplina sull’IVA prevede pure le “operazioni permutative e dazioni di pagamento” (cfr. art. 11, comma 1, DPR 633/1972[2]), in base alla quale è possibile la permutazione sia tra beni, che tra beni servizi o tra servizi (cfr. aert. 13, comma 2, lett. d), DPR 633/1972[3]).

Ma anche la giurisprudenza ha ammesso la permutabilità di beni contro servizi (cfr. Cass.  Civ., Sez. I, N. 5494/2001), laddove si è occupata dell’ipotesi in cui il proprietario di un’area edificabile aveva incaricato un costruttore per la realizzazione, su tale area, di un fabbricato, impegnandosi a corrispondergli, quale corrispettivo, la proprietà di parte del costruendo fabbricato (nell’esempio fatto, oltre alla permuta di bene contro servizi, ricorre pure la fattispecie di permuta dilazionata, di cui infra).

Permuta dilazionata

Si ha quando, a fronte della cessione di un bene o della prestazione di un servizio attuale, corrisponde la cessione di un bene o la prestazione di un servizio futura.

La permuta di cosa futura è molto utilizzata nell’edilizia, allorchè il proprietario di un’area edificabile, cede, ad un costruttore/immobiliarista, la proprietà della medesima, a fronte della proprietà del costruendo fabbricato o di porzione di esso (ad esempio uno o due appartamenti).

La giurisprudenza è pacifica nel riconoscimento della possibilità che una parte esegua immediatamente la sua prestazione e l’altra rimandi ad un momento successivo la sua controprestazione (ex multis: Cass. Civ., Sez. I^, n. 5695 del 23.10.1980; Cass. Civ., Sez. II^, n. 8118 del 20.07.1991; Cass. Civ. n. 10256/1997; Cass. Civ., Sez. II^, n. 5322 del 29.05.1998; Cass. Civ., n. 11986/1998;  Cass. Civ., n. 5494 del 12.04.2011).

Baratto multilaterale e multitemporale

In conclusione, nei sistemi di moneta complementare basati sul baratto multilaterale e  multitemporale, il cedente del bene o il prestatore di servizio, riceve, dal cessionario o committente, il diritto a potere acquistare, in un secondo tempo, beni e/o servizi di pari valore, offerti dai soggetti al medesimo circuito; il cessionario o committente, invece, assume l’obbligazione di cedere beni o prestare servizi, in futuro, di pari valore, verso qualunque appartenente al circuito.

In buona sostanza il venditore acqusisce un credito di pari valore ai beni ceduti o ai servizi effettuati, mentre l’acquirente/committente assume un debito di pari entità; con la particolarità che il rapporto obbligatorio sorgerà non fra di essi, ma fra ciascuno di essi ed il circuito considerato.

Vincenzo Vinciprova

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Art. 1552 cod. civ.: “La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all‘altro.

[2] Art. 11 DPR 633/1972: “Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono  soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.

[3] Art. 13, comma 2, DPR 633/1972: “d) per  le  cessioni  e  le  prestazioni  di  servizi  di  cui all’articolo 11, dal valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  che formano oggetto di ciascuna di esse.

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