Le imprese edili e il SISTRI

Redazione
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Le imprese edili, di norma, sono esonerate dal sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti.Con l’approssimarsi del 2 settembre 2011, data in cui le sanzioni SISTRI saranno applicate al primo scaglione di soggetti, così come individuati nel DM Ambiente del 26 maggio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 30 maggio 2011 n. 124), il mondo delle imprese è sempre più in fibrillazione, e non sempre a ragion veduta.

Infatti, non tutte le imprese sono obbligate ad aderire al SISTRI, ed un tipico esempio è costituito dalle imprese edili, molte delle quali hanno già fatto l’iscrizione, anche se non ne avevano alcun obbligo.

L’errore ricorrente è quello di valutare la sussistenza dell’obbligo di iscrizione in base al numero di dipendenti, che incide sì, in alcuni casi, ma non è il dato dirimente.

Per valutare la sussistenza dell’obbligo di iscriversi o meno al SISTRI occorre tenere presente innanzitutto l’attività esercitata ed i rifiuti generati e verificare quanto stabilito dall’art. 188-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Riprendendo l’esempio delle impres edili, se non si producono rifiuti pericolosi, ma solo rifiuti speciali non pericolosi da attività di costruzione e demolizione (art. 184, comma 3, lett. b), D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), l’iscrizione al SISTRI è una mera facoltà, non un obbligo, poichè non rientrano tra le ipotesi di obbligatorietà di iscrizione così come elencate nel comma 1 dell’art. 188-ter. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Pertanto, nel caso, le imprese edili avranno una mera facoltà di aderire al SISTRI, ai sensi del comma 2, lett. b) e lett. d), dell’art. 188-ter del citato decreto legislativo.

Vincenzo Vinciprova

già pubblicato il 10 agosto 2011 su LeggiOggi, quotidiano di informazione giuridica

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