Avezzano – Raccolta porta a porta: che sia un bando che non sbandi

Redazione
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La recente pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Avezzano (il cosiddetto “porta a porta”) segna un punto epocale di svolta per l’Abruzzo montano, nella prospettiva del raggiungimento degli standard richiesti dalla legge in materia di raccolta differenziata e, quindi, per la salvaguardia del bene ambiente che certo ne deriverà.

Proprio per questo, e per gli ingenti interessi in ballo – si tratta, a conti fatti, di un affare da 27 MILIONI di euro per il prossimo quinquennio – vi è la neccessità che tutto si incanali nel solco della legalità, che tutto sia chiaro, limpido, cristallino. In quest’ottica pubblichiamo, allo scopo di fornire uno stimolo alla discussione, nonché alla verifica della sostenibilità del progetto e dell’affidabilità dei soggetti, la lettera diretta in data odierna da “Il Martello del Fucino” al Comune appaltante, quello di Avezzano. Buona lettura

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(per posta certificata)
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 10/06/2011 alle ore 11:18:28 (+0200) il messaggio
“Bando di gara – Procedura aperta per l?affidamento dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Avezzano” proveniente da “ilmartellodelfucino@pec.it”
ed indirizzato a “comune.avezzano.aq@postecert.it”
e’ stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio:

Oggetto: Bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Avezzano
(Rif.: Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011. Serie Speciale quinta – Contratti Pubblici, n. 63, pag. 104 e segg.)

In ordine all’oggetto, pur sottolineando come il passaggio alla modalità “porta a porta” – con gara europea – di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel maggiore centro della Marsica rappresenti un fatto di grande importanza per il futuro dell’intero territorio, il sottonotato scrivente intende di seguito rappresentare a codesto Ente appaltante, le proprie motivate riserve su alcune previsioni contenute nel bando, a fini di tutela di situazioni ed interessi giuridicamente rilevanti, con riserva di adire, se del caso, tutte le competenti sedi.

In sede di propedeutica approvazione del bando in questione, avvenuta con deliberazione della Giunta municipale di Avezzano 15 febbraio 2011, n. 24, tra le altre cose si conferiva mandato

[…] al Dirigente del Settore IV per l’attivazione delle relative procedure di gara secondo quanto previsto dai suddetti Capitolato e Disciplinare di gara (sui quali potrà apportare tutte le eventuali correzioni ed integrazioni non sostanziali), assicurandosi preliminarmente che l’ACIAM Spa acconsenta alla cessazione anticipata dei contratti in essere relativi ai servizi gestiti in affidamento diretto per la raccolta dei rifiuti […].

Orbene, a giudicare da quanto contenuto nel bando, pare che a questa cessazione anticipata dei contratti in essere relativi ai servizi gestiti in affidamento diretto per la raccolta dei rifiuti codesta Amministrazione pare non essere addivenuta. Tale fatto si desume da convergenti passaggi contenuti nel bando pubblicato, e che innovano il testo approvato dalla Giunta municipale in maniera “sostanziale”.

Tra queste disposizioni rientra certamente l’inserimento, nel titolo dell’art. 15 del bando, della dicutura «Personale contratti in scadenza», seguita dalla previsione, esplicitata nel corpo dell’articolo di cui trattasi, che

La Ditta Appaltatrice dovrà assumere, ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. di categoria vigente, tutto il personale attualmente addetto ai servizi in oggetto e impiegati dagli appaltatori in scadenza e operanti prima del presente appalto, di cui si allega l’elenco (Allegato 2) comunicato dagli appaltatori stessi con la specifica delle qualifiche di inquadramento sindacale, conservando allo stesso il trattamento economico giuridico / contrattuale già fruito. L’inosservanza di tali disposizioni legittima l’Amministrazione aggiudicatrice alla risoluzione immediata del contratto di appalto senza che l’appaltatore possa avanzare pretese di risarcimento di danni. E’ fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei confronti dell’Appaltatore dal personale.

Anche l’allegato citato risulta di nuova introduzione rispetto a quanto approvato in sede di Giunta, e ricomprende tredici unità di personale di Aciam S.p.A. nonché, fatto ancor meno spiegabile, ben venti inquadramenti riconducibili alla società Tekneko srl.

Tale elencazione di personale, incrociata con il richiamo dell’articolo 2112 del Codice civile, che attiene al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, fa ritenere che non si sia raggiunto alcun accordo sulla cessazione dei contratti in affidamento attualmente in essere. In favore di questa elucubrazione definitivamente depone il commento, formulato all’emanazione del bando, del presidente di Aciam S.p.A., avvocato Luigi Ciaccia, il quale ha rilasciato al maggiore quotidiano regionale la seguente dichiarazione:

«Il contratto tra l’Aciam e il Comune di Avezzano è ancora in essere», ha precisato il presidente dell’Aciam, Luigi Ciaccia, «e lo sarà fino al prossimo anno. Stiamo valutando attentamente il bando di gara perché ci sono dei punti che non ci convincono molto. Per ora possiamo dire con certezza che alcuni servizi inclusi nel bando vengono svolti dagli operatori Aciam come da contratto»
(Il Centro, 7 giugno 2011, Avezzano/Marsica, pag. 55).

Il bando è stato dunque legittimamente indetto dal dirigente preposto?
Sono stati espletati i formali passaggi richiesti dalla Giunta municipale?

Non si è piuttosto potenzialmente esposta l’Amministrazione – stando alle parole del presidente di Aciam S.p.A. – ad azioni che potrebbero persino condurre, in un’ipotetico annullamento, a richieste di danni? Non sembra possa soccorrere, al riguardo, l’altro passaggio innovativo del bando (rispetto a quanto approvato dalla Giunta) rintracciabile all’art. 16:

Sono altresì a carico della Ditta Aggiudicataria le spese relative alla procedure di gara che vengono stimate forfettariamente in € 30.000,00 (euro trentamila); tali spese devono essere versate in unica soluzione prima della stipula del contratto di appalto.


Ulteriore passaggio innovativo che desta notevoli perplessità, e che si riallaccia a quanto sopra paventato, è la previsione secondo la quale

[…] Resta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione comunale, senza che possano essere avanzate pretese di indennizzo o rimborsi di sorta da parte dei concorrenti, di sospendere o annullare la gara ovvero di non procedere all’aggiudicazione nel caso di scelta di diversa modalità di gestione del servizio di igiene urbana
(Disciplinare di gara, punto 18)

Clausola che per la sua natura leonina e vessatoria non sembra poter garantire l’Ente.

Nondimeno, appare del tutto illegittima, fumosa e foriera di un potenziale incremento non previsto, prevedibile e quantificabile dei costi del servizio, quanto aggiunto all’articolo 24 (Revisione e variazioni prezzi):

b) Qualora, per circostanze eccezionali indipendenti dall’aggiudicatario, non fossero disponibili gli impianti di destinazione dei rifiuti indifferenziati e dell’umido indicati in sede di gara e risulti necessario utilizzare altri impianti situati fuori del territorio provinciale all’Appaltatore, fermo restando quanto previsto nel precedente punto a), sarà riconosciuto, per il percorso eccedente fuori provincia, un importo di 0,20 euro per tonnellata/Km + IVA.

Tale disposizione innovativa, anch’essa da considerarsi “sostanziale”, va letta compulsando il disposto dell’articolo 25 del Capitolato speciale d’appalto, che recita che:

Tutti i rifiuti destinati allo smaltimento dovranno essere trasportati e conferiti agli impianti di stoccaggio e/o trattamento a scelta della ditta appaltatrice e dovranno essere comunicati al Comune o alla nuova Autorità d’Ambito, ove costituita.
In sede di gara, il concorrente dovrà indicare gli impianti da utilizzare allegando i relativi contratti per il conferimento o dichiarazione d’impegno degli impianti al ricevimento dei rifiuti per lo stoccaggio e/o trattamento.
Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l’onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all’ambiente.

Per gli impianti di stoccaggio e trattamento da indicarsi dalla ditta concorrente, non è richiesto che gli stessi risultino e siano, alla data di scadenza per la partecipazione alla gara (26 luglio 2011), “in esercizio”. Perché? E perché quest’aggiunta “posticcia” che trasferisce l’alea propria del futuro concessionario in capo al Comune? Non vorremmo che qualche concorrente volesse e avesse intenzione di indicare quale sito di smaltimento finale quello della discarica in itinere di Valle dei fiori di Gioia dei Marsi, impianto ancora molto lontano dalla messa in funzione.

Si glissa su altre notevoli perplessità destate da alcune clausole di detto bando che, magari male interpretate e metabolizzate, potrebbero spingere delle menti particolarmente versate nell’arte del complottismo, a sospettare chi potrebbe alfine risultare quale vincitore della gara.

Si invita codesta Ammnistrazione a considerare, anche nell’ottica di un’eventuale adozione delle opportune misure di autotutela, quanto sopra esposto.

Distinti saluti.

il proprietario del foglio
(Franco Massimo Botticchio)


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