Avezzano, il veleno è nella coda: ai voti la sfiducia alla Cosimati

Redazione
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Iride Cosimati, in alto a sinistra

E’ proprio il caso di dire che a volte il veleno è nella coda. Tra i vari punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di questa mattina, all’ultimo posto è prevista anche la votazione sulla mozione di sfiducia presentata dall’opposizione contro la Presidente del consiglio comunale di Avezzano, Iride Cosimati. E questo è un punto che potrebbe riservare qualche sorpresa.

Tutti danno per scontato che Maurizio Gentile – consigliere di maggioranza e genero della Presidente Cosimati – voterà contro la sfiducia dell’amata suocera: ricordiamo che i due furono eletti grazie a un ingegnoso tandem familiare che sfruttò abilmente la regola sulle quote rosa.

In realtà, se il consigliere Gentile parteciperà alla seduta, la votazione potrebbe essere annullata dal Giudice amministrativo. Tale annullamento, si badi bene, può avvenire a prescindere dall’esito della votazione. Per questo motivo – se si tiene nel dovuto conto la scaltrezza politica di cui finora ha dato prova il sindaco Gabriele De Angelis alla perenne ricerca di una maggioranza che sostenga la sua traballante amministrazione – non è da escludere un colpo di scena tanto clamoroso quanto paradossale. Vediamo perché.

Il precedente di Meda

Il TAR Lombardia e il Consiglio di Stato hanno già sentenziato su un caso quasi identico a quello avezzanese. Nel comune lombardo di Meda, nel 2006,il consigliere Corrado Pietro Marelli era stato sfiduciato e revocato con una votazione di quel consiglio comunale. Al voto aveva però partecipato anche tal Bonacina, che tra le altre cose era anche il fratello della moglie di Marelli, così ai sensi dell’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali), che impone agli amministratori l’astensione dalla discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, prima il Tar Lombardia e poi il Consiglio di stato avevano sentenziato la nullità della votazione di sfiducia.

Detto così sembra tutto normale, ma forse non lo è

A rivolgersi alla giustizia amministrativa, in realtà, era stato lo stesso Marelli, sostenendo che suo cognato Bonacina avrebbe dovuto astenersi e quindi …chiedeva l’annullamento della votazione di sfiducia.

Così il Tar Lombardia –con la Sentenza n. 1793 depositata il 17.4.2007 – stabilì che il Marelli aveva proprio ragione: la votazione sulla mozione di sfiducia non era valida perché vi aveva partecipato il cognato. E ciò a prescindere dal discorso della “prova di resistenza”: per il Tar non contava infatti se il voto del cognato è stato determinante, la votazione è quindi da ritenersi non valida per il solo fatto che vi ha preso parte un soggetto che doveva astenersi. La stessa sentenza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato Sezione Quinta (cfr. sentenza n. N.2970/08 del 13.6.2008).

Da Meda ad Avezzano

Considerato questo precedente del Comune di Meda, oggi ad Avezzano Iride Cosimati (e il Sindaco De Angelis) devono fare bene i loro conti. Le possibilità sono due: se pensano di avere la maggioranza converrà che il consigliere Maurizio Gentile – genero di Iride Cosimati – non partecipi alla votazione, perché altrimenti qualche suo oppositore potrebbe impugnare davanti al Tar il voto che respinge la sfiducia. Se invece pensano di non avere la maggioranza converrebbe loro di far partecipare al voto anche il genero della Cosimati. In caso di voto di sfiducia, infatti, potrebbe essere proprio la Cosimati a sfruttare la carta del ricorso al TAR e ottenere, paradossalmente, l’annullamento della votazione che l’ha fatta decadere …proprio perché tra i votanti vi è anche il genero.

Nelle prossime ore vedremo come andrà a finire. Siamo però sicuri che il Consigliere Gentile si asterrà se dai banchi dell’opposizione qualcuno, prima della votazione, ricorderà a tutti i membri del consiglio comunale avezzanese – e farà mettere a verbale – queste due affermazioni della Cassazione penale:

La violazione del dovere di astensione ravvisabile in ragione dell’interesse personale non richiede che venga posta in essere un’ulteriore violazione di legge perché il reato di cui all’articolo 323 del Cp sia consumato”. [ Cassazione Penale. Cfr. Cassazione penale sez. VI, 23/02/2017, n.38991]

 “Allorquando l’abuso di ufficio si concreti nella violazione del dovere di astensione, non è necessario individuare alcuna violazione di legge o di regolamento perché possa ritenersi sussistente l’elemento materiale del reato (confermato, nella specie, il sequestro probatorio delle scritture dell’indagata presidente di un consiglio comunale, utili per verificare la sussistenza del presupposto fattuale dell’aver fornito, non astenendosi dal voto, un indebito contributo causale al conseguimento del vantaggio da parte del proprio marito…)”. [Cassazione penale sez. VI, 16/01/2013, n.19541:]

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